giovedì 31/08/2023 • 06:00
In nessun caso una firma elettronica "semplice", indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle dichiarazioni fiscali, alla loro sottoscrizione e conservazione e dalla non idoneità delle firme elettroniche semplici. Nel caso sottoposto al Fisco, l'istante chiede l'avallo dall'Agenzia delle Entrate sul processo di sottoscrizione elettronica «che si intende adottare per consentire al contribuente di sottoscrivere il modello dichiarativo», ossia «l'impiego di una firma elettronica semplice (detta anche debole o leggera) generata tramite invio al contribuente firmatario di un messaggio di posta elettronica contenente un link per accedere direttamente ad apposita piattaforma web fruibile in modalità cloud computing, con successiva richiesta di digitare un codice OTP (One Time Password) ricevuto sul proprio numero di telefono mobile (smartphone)». Con diversi interventi, sia di prassi, sia in risposta a specifiche richieste di contribuenti (cfr., ex multis, la Ris. AE n. 23/E dell'8 aprile 2021 o la risposta n. 217 pubblicata il 26 aprile 2022 nell'apposita area del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate), il Fisco ha già chiarito quale sia il quadro normativo in essere con riferimento alla firma delle dichiarazioni fiscali (e non solo), oltre che alla conservazione delle medesime. Secondo l'Agenzia delle Entrate, dal complesso quadro normativo emerge che in nessun caso una firma elettronica "semplice" (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione. Alla luce di quanto sopra, deve escludersi l'idoneità ai fini tributari - ai sensi sia del DPR 322/98, sia di altre previsioni, fatta salva una diversa espressa indicazione del legislatore - di qualsiasi procedura che preveda l'utilizzo di tale tipologia di firma. FONTE: Risp. AE 30 agosto 2023 n. 1
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Piero Bertolaso Brisotto
- Dottore commercialista e revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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