Il Regolamento di esecuzione
Il 17 agosto è stata pubblicata dalla Commissione europea la bozza del Regolamento di esecuzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). La norma chiarisce le regole per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione delle merci CBAM importate durante il periodo transitorio.
Il Carbon Border Adjustment Mechanism è un nuovo tributo ambientale introdotto dal Reg. UE 956/2023 finalizzato a garantire che le merci provenienti da Paesi extra UE scontino un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
L'introduzione del CBAM sarà graduale. È previsto, infatti, un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, durante il quale gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance, comunicando le quantità di emissioni di carbonio dei beni importati. Soltanto dal 2026, infatti, sarà necessario acquistare i certificati CBAM.
Il Regolamento di esecuzione, in attuazione del Regolamento 956/2023, ha lo scopo di definire gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio. Gli importatori, infatti, avranno l'obbligo di inviare una dichiarazione in cui bisognerà indicare la tipologia di merci importate e la quantità delle emissioni di carbonio (dirette e indirette) in esse contenute.
Modalità di calcolo delle emissioni
Attualmente il CBAM interessa i settori del cemento, dei fertilizzanti, del ferro e dell'acciaio, dell'idrogeno, dell'alluminio e dell'elettricità.
La Commissione europea, al fine di aiutare gli operatori nel calcolo delle emissioni, ha previsto un sistema di calcolo flessibile.
Fino al 31 dicembre 2024, infatti, le emissioni incorporate dei beni potranno essere determinate utilizzando uno dei seguenti metodi di monitoraggio e comunicazione: un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l'impianto; un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l'impianto oppure un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto che può includere la verifica da parte di un verificatore accreditato.
A far data dal 1° gennaio 2025 le emissioni specifiche incorporate dei beni, invece, saranno determinate mediante sistemi di misurazione e fattori di calcolo derivanti da analisi di laboratorio, valori standard oppure tramite la misurazione continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e nel flusso di scarico.
Presentazione della dichiarazione CBAM
Tutte le dichiarazioni CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato dall'Autorità doganale competente (in Italia l'Agenzia delle dogane).
L'articolo 8 del Regolamento di esecuzione prevede che per ogni trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, bisognerà inviare la dichiarazione CBAM al registro transitorio entro la fine del mese successivo.
Il primo invio, pertanto, è previsto entro il 31 gennaio 2024. In tale dichiarazione, dovranno essere indicate le importazioni dell'ultimo trimestre del 2023. L'ultima dichiarazione del periodo transitorio sarà, invece, riferita al quarto trimestre del 2025 e dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2026.
Oltre le informazioni inerenti le merci importate, il dichiarante avrà l'obbligo di comunicare se la dichiarazione è presentata in nome proprio o in qualità di rappresentante doganale indiretto per conto di un terzo soggetto.
Le dichiarazioni CBAM, dopo essere state inviate, saranno raccolte all'interno del c.d. “registro transitorio”. Tale strumento consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione UE, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti.
Dopo la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione, il dichiarante potrà modificare le informazioni in essa contenute entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento. Tale possibilità sarà negata nel caso in cui sorgano delle controversie.
Sanzioni in caso di dichiarazione errata o incompleta
La Commissione UE avrà il potere di controllare le dichiarazioni CBAM per valutare l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio (art. 11).
Qualora siano accertate violazioni del Regolamento di esecuzione, la Commissione UE, ha previsto l'applicazione di sanzioni. Nello specifico, si potrà incorrere in sanzioni nei casi in cui il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi dichiarativi, oppure, qualora la dichiarazione risulti errata o incompleta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione e il dichiarante, dopo aver ricevuto dall'autorità competente (in Italia l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) la richiesta di correzione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione, non abbia preso le misure necessarie per la correzione di quanto depositato.
L'importo delle sanzioni, in caso di erronea o incompleta dichiarazione, sarà compreso tra i 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.
Ai sensi dell'articolo 16 del nuovo Regolamento, nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non dichiarate, le autorità competenti dovranno tenere conto di molteplici fattori, come ad esempio l'entità delle informazioni non comunicate, le quantità non dichiarate di merci importate e le emissioni non dichiarate relative a tali merci, oltre al livello di cooperazione del dichiarante per rimediare alla violazione commessa.
È stato anche previsto che le sanzioni siano più elevate nei casi in cui vengano presentate più di due dichiarazioni incomplete o errate o se la durata dell'omessa dichiarazione sia superiore ai sei mesi.
La questione polacca
In base ad alcune fonti giornalistiche unionali, il Governo polacco avrebbe impugnato davanti alla Corte di Giustizia europea, il Regolamento 956/2023, chiedendone l'annullamento per irregolarità circa l'iter di approvazione dello stesso. Secondo il governo polacco, infatti, il regolamento CBAM sarebbe qualificabile come normativa fiscale e non ambientale, pertanto, sarebbe servito un voto unanime da parte del Parlamento UE per la sua approvazione e non la maggioranza qualificata.
Secondo il Ministero del clima e dell'ambiente polacco, inoltre, l'introduzione di tale misura porterà ad un aumento del costo dei prodotti importati e fabbricati in Polonia.