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giovedì 31/08/2023 • 06:01

Impresa Azioni a tutela dei consumatori

Class action: il Ministero è centrale nella verifica dei requisiti

Pubblicato il decreto del MIMIT sulla sezione speciale istituita ai sensi del codice del consumo relativa agli enti legittimati a proporre azioni rappresentative sia nazionali che transfrontaliere a tutela dei consumatori. Centrale il ruolo di verifica dei requisiti dello stesso MIMIT.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il 26 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (“Decreto”) del Ministero delle Imprese e del Made In Italy (“MIMIT”) relativo alla definizione delle modalità di pubblicità della sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies del codice del consumo (“Codice”), relativa agli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere a tutela dei consumatori (“Azioni Transfrontaliere”), delle procedure di presentazione della richiesta di iscrizione, delle procedure di verifica e di cancellazione, nonché della comunicazione della richiesta di legittimazione a proporre azioni rappresentative nazionali (“Azioni Nazionali”).

Contesto normativo

Giova innanzitutto sottolineare come il Codice vada contestualizzato tenendo conto della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (“Direttiva”) nonché del D.Lgs. 28/2023 che ha dato attuazione italiana alla Direttiva (“Decreto Attuativo”).

Il Codice prevede, all'articolo 140-ter, la definizione di azione rappresentativa ossia un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo (“Azione”). Suddetta Azione può esser:

-nazionale: ossia promossa innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali (“Azione Nazionale”); o

-transfrontaliera (“Azione Transfrontaliera”): ossia promossa

  • innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati UE inseriti in dedicato elenco della Direttiva; ovvero
  • in un altro Stato UE da un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies del Codice, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri.

Secondo la normativa applicabile, pertanto, legittimati ad agire:

  • innanzi al giudice italiano, sono le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice (“Associazioni”), gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui al Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi della Direttiva (“Legittimati Nazionali”);
  • sono gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies del Codice, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, legittimati a proporre le Azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati UE.

Proprio con riguardo alle Azioni Transfrontaliere il Codice prevede che nell'elenco previsto dall'articolo 137 dello stesso Codice è istituita una sezione speciale (“Sezione Speciale”), nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre Azioni Transfrontaliere.

Sezione Speciale

Appare, pertanto, indicare i soggetti che possono essere iscritti nella Sezione Speciale, ossia gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice che lo richiedono, purché in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avvenuta costituzione e dimostrazione di attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori nei 12 mesi precedenti la richiesta di iscrizione;
  2. possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori e l'assenza di fine di lucro;
  3. non essere assoggettati a procedure per la regolazione dell'insolvenza;
  4. previsione nello statuto di regole idonee ad assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di influenza da parte di persone diverse dai consumatori nonché misure idonee a prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori;
  5. previsione della nomina di un organo di controllo, che vigila sul rispetto dei principi di indipendenza e delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
  6. rendere pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attività effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella Sezione Speciale, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonché informazioni sulle proprie fonti di finanziamento.

Il Decreto in parola disciplina le modalità con le quali la Sezione Speciale è resa pubblica, le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione (“Procedure”) nonché la cancellazione. La Direzione generale del MIMIT (“DG”) cura le Procedure, la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito istituzionale della Sezione Speciale, nonché le relative comunicazioni alla Commissione UE.

Richiesta di iscrizione

Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo e gli enti che intendano richiedere la legittimazione ad esperire Azioni Transfrontaliere presentano domanda di iscrizione nella Sezione Speciale, allegando:

  1. copia dell'atto costitutivo;
  2. copia dello statuto;
  3. relazione sull'attività svolta a tutela degli interessi dei consumatori nei 12 mesi precedenti la richiesta di iscrizione;
  4. dichiarazione sostitutiva sul non assoggettamento a procedure per la regolazione dell'insolvenza;
  5. documentazione attestante la previsione della nomina dell'organo di controllo;
  6. documentazione idonea a dimostrare che l'associazione rende pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta;
  7. copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Gli organismi pubblici indipendenti che intendono essere legittimati a esperire Azioni trasmettono la relativa comunicazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante alla DG.

Procedimento d'iscrizione

La DG conclude l'istruttoria relativa alle richieste di iscrizione ed adotta il relativo provvedimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Suddetto termine è sospendibile per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni qualora la DG richieda informazioni o documenti.

L'eventuale legittimazione è resa nota sul sito del MIMIT e degli enti interessati. La DG comunica alla Commissione UE l'avvenuta legittimazione o la rinuncia.

Verifica Periodica

La DG verifica, almeno ogni 5 anni dalla data di ultima verifica, la permanenza in capo agli enti iscritti nella Sezione Speciale dei relativi requisiti concludendo l'istruttoria entro 90 giorni. Suddetta verifica può, tuttavia, avvenire anche su richiesta di uno Stato UE o della Commissione UE, e la DG può eventualmente farsi assistere dalla Guardia di Finanza.

Cancellazione

La DG, una volta accertata l'assenza di uno o più requisiti, a Direzione generale del Ministero procede alla cancellazione dell'associazione o dell'ente dalla sezione speciale, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Informazioni sulle Azioni

Ai sensi del Codice tutti gli enti legittimati comunicano alla DG le azioni rappresentative che gli stessi enti hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti.

Fonte: DM MIMIT 26 luglio 2023

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