giovedì 31/08/2023 • 06:01
Pubblicato il decreto del MIMIT sulla sezione speciale istituita ai sensi del codice del consumo relativa agli enti legittimati a proporre azioni rappresentative sia nazionali che transfrontaliere a tutela dei consumatori. Centrale il ruolo di verifica dei requisiti dello stesso MIMIT.
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Il 26 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (“Decreto”) del Ministero delle Imprese e del Made In Italy (“MIMIT”) relativo alla definizione delle modalità di pubblicità della sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies del codice del consumo (“Codice”), relativa agli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere a tutela dei consumatori (“Azioni Transfrontaliere”), delle procedure di presentazione della richiesta di iscrizione, delle procedure di verifica e di cancellazione, nonché della comunicazione della richiesta di legittimazione a proporre azioni rappresentative nazionali (“Azioni Nazionali”).
Contesto normativo
Giova innanzitutto sottolineare come il Codice vada contestualizzato tenendo conto della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (“Direttiva”) nonché del D.Lgs. 28/2023 che ha dato attuazione italiana alla Direttiva (“Decreto Attuativo”).
Il Codice prevede, all'articolo 140-ter, la definizione di azione rappresentativa ossia un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo (“Azione”). Suddetta Azione può esser:
-nazionale: ossia promossa innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali (“Azione Nazionale”); o
-transfrontaliera (“Azione Transfrontaliera”): ossia promossa
Secondo la normativa applicabile, pertanto, legittimati ad agire:
Proprio con riguardo alle Azioni Transfrontaliere il Codice prevede che nell'elenco previsto dall'articolo 137 dello stesso Codice è istituita una sezione speciale (“Sezione Speciale”), nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre Azioni Transfrontaliere.
Sezione Speciale
Appare, pertanto, indicare i soggetti che possono essere iscritti nella Sezione Speciale, ossia gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice che lo richiedono, purché in possesso dei seguenti requisiti:
Il Decreto in parola disciplina le modalità con le quali la Sezione Speciale è resa pubblica, le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione (“Procedure”) nonché la cancellazione. La Direzione generale del MIMIT (“DG”) cura le Procedure, la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito istituzionale della Sezione Speciale, nonché le relative comunicazioni alla Commissione UE.
Richiesta di iscrizione
Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo e gli enti che intendano richiedere la legittimazione ad esperire Azioni Transfrontaliere presentano domanda di iscrizione nella Sezione Speciale, allegando:
Gli organismi pubblici indipendenti che intendono essere legittimati a esperire Azioni trasmettono la relativa comunicazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante alla DG.
Procedimento d'iscrizione
La DG conclude l'istruttoria relativa alle richieste di iscrizione ed adotta il relativo provvedimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Suddetto termine è sospendibile per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni qualora la DG richieda informazioni o documenti.
L'eventuale legittimazione è resa nota sul sito del MIMIT e degli enti interessati. La DG comunica alla Commissione UE l'avvenuta legittimazione o la rinuncia.
Verifica Periodica
La DG verifica, almeno ogni 5 anni dalla data di ultima verifica, la permanenza in capo agli enti iscritti nella Sezione Speciale dei relativi requisiti concludendo l'istruttoria entro 90 giorni. Suddetta verifica può, tuttavia, avvenire anche su richiesta di uno Stato UE o della Commissione UE, e la DG può eventualmente farsi assistere dalla Guardia di Finanza.
Cancellazione
La DG, una volta accertata l'assenza di uno o più requisiti, a Direzione generale del Ministero procede alla cancellazione dell'associazione o dell'ente dalla sezione speciale, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Informazioni sulle Azioni
Ai sensi del Codice tutti gli enti legittimati comunicano alla DG le azioni rappresentative che gli stessi enti hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti.
Fonte: DM MIMIT 26 luglio 2023
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