venerdì 23/06/2023 • 06:00
Dal 25 giugno troverà applicazione la disciplina delle azioni rappresentative, volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori nei casi di violazioni di norme UE commesse da professionisti. Si potrà ottenere dal giudice la cessazione della condotta illecita e/o rimedi compensativi per i consumatori danneggiati.
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In data 23 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 28/2023, le cui norme, entrate in vigore il 7 aprile 2023, troveranno applicazione a partire dal 25 giugno 2023.
Il D.Lgs. 28/2023 (“Decreto”), di attuazione della direttiva UE 2020/1828 (“Direttiva”), ha introdotto nel codice del consumo (“Codice”) la disciplina delle azioni rappresentative, che consentono la tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei casi di violazioni di determinate norme del diritto UE commesse da professionisti. Questo nuovo strumento processuale potrà essere utilizzato da associazioni consumeristiche e altri organismi specificamente individuati per ottenere dal giudice la cessazione della condotta illecita e/o rimedi di tipo compensativo a favore dei consumatori danneggiati.
In Italia già esistevano, prima del recepimento della Direttiva, strumenti processuali volti a far cessare condotte pregiudizievoli per gli interessi di una pluralità indeterminata di soggetti, nonché a permettere la tutela risarcitoria collettiva nel caso di danni seriali. In una prima fase, tali strumenti avevano una portata essenzialmente limitata all'ambito consumeristico. Nel 2019 è stata operata un'importante riforma che ha portato a inserire nel Codice di procedura civile (“Cpc”) la disciplina dell'azione di classe, di natura risarcitoria, e dell'azione inibitoria collettiva e ad ampliarne in modo significativo il campo d'applicazione, sia soggettivo che oggettivo. La tutela collettiva prevista dal Cpc non riguarda più i soli consumatori, ma è accessibile a qualsiasi gruppo di titolari di pretese omogenee che scaturiscano da un medesimo atto o comportamento posto in essere da un'impresa o da un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità) nello svolgimento della sua attività.
Ambito ed Obiettivi
Poiché gli obiettivi della Direttiva, ossia assicurare che un meccanismo di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori sia disponibile in tutti gli Stati membri al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori UE e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle implicazioni transfrontaliere delle violazioni, possono essere conseguiti meglio a livello di UE, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dal trattato sull'UE.
Legittimazione ad agire
Il Decreto inserisce 12 nuovi articoli all'interno del Codice, attribuendo la legittimazione a intentare dinanzi al giudice italiano azioni rappresentative per conto dei consumatori al fine di ottenere un provvedimento inibitorio o compensativo nei confronti dei professionisti che violino le suddette disposizioni del diritto UE a tutela dei consumatori, ai seguenti enti legittimati:
- alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- agli organismi pubblici indipendenti designati come responsabili dell'applicazione delle norme UE sulla tutela degli interessi dei consumatori;
- agli enti pubblici e privati che rappresentino gli interessi dei consumatori in un altro Stato Membro, iscritti in apposito elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione UE.
Le azioni rappresentative posson essere intentate dagli enti legittimati anche senza aver ricevuto mandato da parte dei consumatori interessati, i quali hanno pertanto anche un'autonoma legittimazione ad agire.
Azioni transfrontaliere
Al fine di rendere più efficace la tutela degli interessi collettivi dei consumatori consentendo agli enti legittimati di diversi Stati UE di unire le forze in un'unica azione rappresentativa in un singolo foro, le azioni rappresentative possono essere intentate anche in uno Stato Membro diverso da quello in cui l'ente è riconosciuto come legittimato. Nel caso in cui una presunta violazione leda o possa ledere i consumatori in diversi Stati UE, più enti legittimati designati in Stati Membri diversi potranno agire, anche congiuntamente, intentando un'azione rappresentativa dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di uno Stato Membro.
Per intentare azioni rappresentative transfrontaliere, gli enti devono possedere specifici requisiti di esperienza, solidità patrimoniale, indipendenza e trasparenza nonché aver ottenuto l'iscrizione a una sezione speciale dell'elenco istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Professionisti
I soggetti nei confronti dei quali gli enti legittimati possono agire sono molti. La nozione di “professionisti” include, infatti, qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Procedura
L'azione va proposta tramite ricorso (“Ricorso”) davanti alla sezione del Tribunale civile specializzata in materia d'impresa del luogo in cui ha sede il professionista che avrebbe tenuto la condotta considerata lesiva- Il Ricorso deve indicare gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.
Il Tribunale:
Provvedimenti inibitori e compensativi
A tutela degli interessi collettivi dei consumatori, gli enti legittimati potranno richiedere, anche cumulativamente, l'adozione di provvedimenti sia inibitori, sia compensativi.
I provvedimenti inibitori sono quelli per mezzo dei quali il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica. L'ente legittimato non sarà onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati, ma solo la lesione degli interessi collettivi protetti dalle norme.
I provvedimenti compensativi consistono in misure volte a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni.
L'ente legittimato e il professionista potranno, spontaneamente o su invito del Tribunale e fino alla discussione orale della causa, giungere a un accordo transattivo. I consumatori interessati resteranno liberi di non accettare tale accordo.
Rilievi Critici
Assonime nell'analisi del Decreto ha rilevato che per la razionalizzazione e la maggior coerenza del sistema sarebbe stato preferibile mantenere al Cpc la funzione di unico corpus di riferimento della disciplina delle cause collettive e procedere a una revisione mirata delle previsioni esistenti, per adeguarle alla Direttiva. La scelta compiuta dal legislatore italiano è stata invece di inserire le disposizioni attuative della Direttiva all'interno del Codice, istituendo uno strumento processuale specifico e distinto rispetto all'azione di classe e all'azione inibitoria collettiva, ma operando comunque per molti profili un rinvio alla disciplina dei procedimenti collettivi di cui al Cpc. Il risultato è una frammentazione della normativa che non giova alla chiarezza del sistema e potrebbe risultare particolarmente onerosa per enti designati in altri Stati membri che intendano promuovere azioni rappresentative dinanzi al giudice italiano.
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