venerdì 28/04/2023 • 06:00
Assonime ha pubblicato una circolare relativa alla disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, recentemente introdotte nel Codice del Consumo. Si segnalano alcune sovrapposizioni tra diritto interno ed UE e minori tutele per il convenuto non conformi con la Direttiva.
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Assonime ha pubblicato una circolare (“Circolare”) relativa alla disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (“Azioni Rappresentative”), recentemente introdotta nel nostro ordinamento, e nello specifico nel D.Lgs. 206/2005, comunemente noto come “Codice del Consumo”, grazie al D.Lgs. 28/2023 (“Decreto”), di attuazione della Dir. UE 2020/1828 (“Direttiva”).
Finalità e Contesto
Occorre innanzitutto chiarire che le azioni rappresentative consentono la tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei casi di violazioni di determinate norme del diritto UE commesse da professionisti. Trattasi di uno strumento processuale utilizzabile da associazioni consumeristiche e altri organismi specificamente individuati per ottenere dal giudice la cessazione della condotta illecita e/o rimedi di tipo compensativo a favore dei consumatori danneggiati. Più in particolare, la Direttiva consente a determinati nazionali di promuovere, nei confronti dei professionisti che violano determinate norme del diritto UE, azioni di tipo inibitorio o risarcitorio a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Razionale è quello di superare gli ostacoli che, in presenza di condotte illecite pluri-offensive, solitamente inducono i singoli danneggiati a rinunciare alle azioni individuali, soprattutto quando il risarcimento atteso è di modesta entità.
Organismi simili a quelli previsti dalla Direttiva erano già previsti in Italia dal 2019 allorquando nel codice di procedura civile (“Cpc”) sono stati introdotti i procedimenti collettivi - azione di classe e azione inibitoria collettiva – già connotati da alcune criticità, da tempo segnalate da Assonime e riprodotte nella disciplina in parola, tra cui i) il sistema di adesioni “a doppio turno” (sia dopo l'ordinanza di ammissibilità, sia dopo la pronuncia della sentenza) e ii) l'obbligo per il professionista soccombente di versare all'avvocato della controparte ed al rappresentante comune degli aderenti compensi ulteriori rispetto alle somme dovute ai singoli a titolo di risarcimento e restituzione. Assonime ha, altresì, segnalato come sarebbe stato preferibile mantenere il Cpc come testo unico di riferimento della disciplina delle cause collettive e procedere a una revisione mirata delle previsioni esistenti, per adeguarle alla Direttiva.
Per quanto concerne, invece, l'ambito di applicazione, si segnala come oltre alle regole orizzontali canoniche a tutela dei consumatori – ad esempio in materia di pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie, garanzie nella vendita dei beni di consumo, responsabilità per danno da prodotti difettosi – vi rientrano varie normative di carattere settoriale, relative tra l'altro a medicinali e dispositivi medici, servizi finanziari e di investimento, turismo, comunicazioni elettroniche, gas ed energia elettrica, servizi della società dell'informazione, trasporti, nonché il GDPR e i recenti Digital Markets Act e Digital Services Act . La violazione delle norme suddette può essere fatta valere attraverso l'azione rappresentativa nella misura in cui determini una lesione attuale o potenziale agli interessi collettivi dei consumatori.
L'ente legittimato – o congiuntamente più enti legittimati di diversi Stati UE nel caso di violazioni con impatto sui consumatori di più Stati – agisce:
È possibile promuovere un'Azione Rappresentativa:
Legittimazione attiva
Per le azioni rappresentative nazionali la legittimazione spetta ai seguenti soggetti:
Assonime segnala perplessità per l'inclusione tra i soggetti legittimati degli organismi pubblici indipendenti di cui al Regolamento CPC, il quale richiede a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, quali incaricate di applicare le norme comuni a tutela dei consumatori cooperando all'interno di una rete UE nel contrasto delle relative infrazioni. Secondo Assonime consentire ad autorità preposte all'accertamento e alla repressione di infrazioni in ambito consumeristico di agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori determina un'inappropriata sovrapposizione tra il public e il private enforcement delle norme. Suddette autorità sono dotate di poteri inibitori diretti rispetto alle violazioni delle norme che rientrano nella loro competenza. Il punto dovrebbe essere attentamente considerato ai fini di una futura revisione della normativa.
Per quanto attiene alle azioni rappresentative transfrontaliere, la legittimazione spetta agli enti, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, che si iscrivano nella neo-istituita, apposita sezione speciale dell'elenco di cui al Codice del Consumo
Giudice competente
La domanda si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente. Il ricorso deve indicare gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione ed il diritto applicabile nonché i finanziamenti dell'azione ricevuti o promessi da parte di terzi.
Filtro di Ammissibilità
Il vaglio preventivo di ammissibilità delle Azioni Rappresentative costituisce una fase cruciale della procedura, che risponde all'esigenza di impedire l'abuso di contenzioso, fonte di inefficienze per l'amministrazione della giustizia e di costi elevati.
Ulteriori criticità
Oltre a quelle già segnalate, Assonime effettua ulteriori rilievi al Decreto:
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Vedi anche
Con la Circolare del 26 aprile 2023 n. 13, Assonime commenta la disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori..
redazione Memento
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