mercoledì 26/04/2023 • 16:39
Con la Circolare del 26 aprile 2023 n. 13, Assonime commenta la disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, evidenziando alcune incongruenze e criticità da superare, auspicabilmente, mediante futuri interventi correttivi.
redazione Memento
Il D.Lgs. 28/2023 ha introdotto nel Codice del consumo la disciplina delle azioni rappresentative, che consentono la tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei casi di violazioni di determinate norme del diritto europeo commesse da professionisti. Questo nuovo strumento processuale potrà essere utilizzato da associazioni consumeristiche e altri organismi specificamente individuati per ottenere dal giudice la cessazione della condotta illecita e/o rimedi di tipo compensativo a favore dei consumatori danneggiati. Nel dettaglio, con la Circolare del 26 aprile 2023 n. 13, Assonime analizza: ambito di applicazione dell'azione rappresentativa; legittimazione attiva; giudice competente, introduzione dell'azione e regime di pubblicità; il “filtro” di ammissibilità; procedimento e disclosure delle prove; accordi di natura transattiva o conciliativa; spese di giustizia; applicazione delle nuove disposizioni e ulteriori iniziative a livello UE. Inoltre, la Circolare in commento illustra le nuove disposizioni del Codice del consumo dando conto anche degli elementi della disciplina mutuati dal codice di rito ed evidenziando alcune incongruenze e criticità da superare, auspicabilmente, mediante futuri interventi correttivi. Ciò riguarda, in particolare: il sistema di adesioni “a doppio turno” (sia dopo l'ordinanza di ammissibilità, sia dopo la pronuncia della sentenza); l'obbligo per il professionista soccombente di versare all'avvocato della controparte e al rappresentante comune degli aderenti compensi ulteriori rispetto alle somme dovute ai singoli a titolo di risarcimento e restituzione. Le previsioni in tema di disclosure, che non consentono anche al professionista convenuto in giudizio di avvalersi di tale modalità di accesso alla prova, non risultano conformi alla direttiva e al principio di parità delle armi e richiederanno un ripensamento. Inoltre, la definizione di criteri di legittimazione degli enti diversi a seconda che si tratti di azioni rappresentative nazionali o transfrontaliere non appare giustificata e aggiunge complessità al quadro normativo. È auspicabile che venga superata in favore di regole unitarie e coerenti con il modello europeo, specialmente riguardo all'impegno degli enti legittimati a rendere pubbliche con mezzi appropriati le informazioni sulle proprie fonti di finanziamento. Perplessità desta, secondo Assonime, la scelta di includere tra gli enti legittimati, qualora ne facciano richiesta, anche le autorità amministrative indipendenti preposte all'applicazione delle norme a tutela dei consumatori.
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