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venerdì 25/08/2023 • 15:05

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Ricarica autoveicoli ad uso promiscuo: trattamento fiscale dei rimborsi

Anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 25 agosto 2023 n. 421.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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L'istante rappresenta di disporre di una flotta aziendale di circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del fringe benefit in busta paga.

Al fine di sensibilizzare i dipendenti al ricorso alla mobilità elettrica, la società intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso la propria abitazione.

Al  riguardo, l'istante rappresenta che non sarà previsto un importo massimo di rimborso al dipendente a cui è stata concessa l'auto ibrida o elettrica ad uso promiscuo.

La spesa rimborsabile sarà determinata sulla base del prezzo medio comunicato da ARERA e dei consumi effettivi: al dipendente saranno fornite due tessere (una per esigenze di lavoro e una per esigenze private) mediante le quali l'azienda potrà monitorare e distinguere i chilometri percorsi per esigenze di lavoro e per esigenze private, oltre che i rispettivi consumi energetici per le ricariche effettuate; il rimborso avverrà pertanto sulla base dei KM percorsi per esigenze di servizio; solo per talune categorie di dipendenti, il rimborso sarà per l'intera ricarica senza distinzione tra uso privato e per esigenze lavorative.

Ciò  premesso,  l'istante  chiede  se  detti  rimborsi  debbano  essere  assoggettati  a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 25 agosto 2023 n. 421, ha precisato che in relazione ai veicoli ad uso promiscuo, la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto  forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Inoltre, il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Secondo le Entrate  l'installazione  delle infrastrutture effettuata presso l'abitazione  del  dipendente  rientri tra i  beni  che  vanno  separatamente  valutati  al  fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il consumo di energia, si evidenzia che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Al  riguardo  si  evidenzia  che,  in  generale,  le  somme  che  il  datore  di  lavoro corrisponde  al  lavoratore  a  titolo  di  rimborso  spese  costituiscono,  per  quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto  di  beni  strumentali  di  piccolo  valore,  come  carta  della  fotocopia  o  della stampante, le pile della calcolatrice, etc., e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte.

Pertanto,  si  ritiene  che  anche  i  rimborsi  erogati  dal  datore  di  lavoro  al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Fonte: Risp. AE 25 agosto 2023 n. 421

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