sabato 26/08/2023 • 06:00
Il contenzioso tributario è ormai pronto ad un restyling che lo porterà inevitabilmente ad adeguarsi al cambiamento dettato dall’informatizzazione digitale. Tra le novità vi è anche un rafforzamento del divieto di produzione di nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo nonché l’accessibilità delle banche dati del MEF a tutti i cittadini.
La delega al Governo per la riforma fiscale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189 e contiene, tra le varie novità, anche la previsione volta alla revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario. L'art. 19 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 va ad enucleare i principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario. Nel dettaglio, nell'esercizio della delega prevista dall'art. 1, il Governo sarà chiamato ad intervenire, apportando numerose modifiche, sia in termini di estensione dei cd. “filtri” deflattivi del contenzioso, nonché aggiornamenti corposi per tutto quanto riguarda l'informatizzazione del processo tributario. Spazio poi al divieto di produzione di nuovi documenti processuali, nei gradi successivi al primo, nonché interventi in tema di opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi. Attenzione poi alla ridefinizione dell'assetto territoriale delle Corti di Giustizia. Istituti deflattivi nella fase preliminare È prevista l'estensione degli istituti a finalità deflattiva, operanti nella fase antecedente alla costituzione in giudizio (art. 23 D. Lgs. 546/1992), al fine del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria, in sintonia con le novità apportate allo Statuto dei diritti del contribuente. Ampliamento e potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria Qui gli interventi, risultando più corposi, copriranno e toccheranno vari aspetti, tra cui: semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo; obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti dell'organo giudicante; disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche; previsione che la discussione dell'udienza da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza. Modifica dell'art. 57 dpr 602/1973 Qui la previsione porterà a intervenire sulle opposizioni ex artt. 615, 2° c., e 617, c.p.c. che saranno proponibili dinnanzi al giudice tributario con le modalità e forme previste dal D. Lgs. 546/1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione. Termine per la pubblicazione dei dispositivi Sarà poi prevista la pubblicazione e comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro 7 giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. Fasi cautelari “accelerate” e impugnabilità ordinanze Lo svolgimento della fase cautelare subirà un netto acceleramento, anche nei gradi di giudizio successivi al primo. Inoltre l'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato potrà essere impugnata dalle parti. Deflazione contenzioso Altro intervento deflattivo del contenzioso sarà quello di introdurre la cd. definizione agevolata delle liti pendenti, per tutti i gradi di giudizio, compreso quello incardinato presso la Corte di Cassazione. Sentenze tributarie liberamente consultabili Come richiesto da vario tempo, sarà garantita la pubblicazione delle sentenze tributarie, presenti in forma digitale, presso le banche dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal MEF, risultando accessibili a tutti i cittadini. Interventi residuali Altro aspetto finale riguarderà la ridefinizione dell'assetto territoriale delle CGT di I° e II° grado, prevedendo accorpamenti di sedi esistenti, in base all'estensione del territorio, nonché del carico di lavoro e degli indici di sopravvenienza. Si interverrà poi sulla disciplina delle modalità di assegnazione dei magistrati e giudici tributari, nonché del personale amministrativo, in relazione proprio all'accorpamento territoriale previsto.
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