Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 111/2023 è stata definitivamente avviata la stagione della riforma del sistema fiscale nei suoi aspetti sostanziali e procedurali. Spetterà al Governo approvare entro ventiquattro mesi i decreti attuativi ed è prevedibile che gli aspetti procedurali saranno innovati in tempi ben più rapidi rispetto a quelli ipotizzabili per le modifiche riguardanti i tributi.
L'intervento sulle norme procedurali è sostanzialmente privo di ricadute sul gettito e, quindi, non si pongono problemi di copertura finanziaria. Invero, migliorare la fase di accertamento e di riscossione dei tributi dovrebbe assicurare maggiori entrate pubbliche derivanti dal recupero dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e dall'incremento della propensione all'adempimento spontaneo.
Le novità sull'accertamento
L'art. 17 della legge delega fiscale si occupa di revisionare il procedimento accertativo e l'istituto dell'adempimento spontaneo. La norma contiene numerosi principi e criteri direttivi che ridimensionano la visione autoritativa della fase dell'accertamento a favore di un modello consensuale nel quale si registra la rivalutazione del ruolo del contribuente in un'ottica partecipativa; l'obiettivo è di giungere ad un provvedimento impositivo che sia quanto più possibile condiviso dal contribuente.
La valorizzazione e il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali, anche con l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale, permetterà agli Uffici impositori una più rapida acquisizione di dati e notizie relative alla posizione del contribuente; tuttavia, trattandosi di acquisizione di elementi “grezzi”, diviene fondamentale, nella prospettiva di svolgere l'azione impositiva in modo efficace e proporzionato, ascoltare le ragioni del contribuente.
In questa prospettiva, la delega fiscale sancisce il principio secondo cui il Governo dovrà regolamentare in via generalizzata il diritto al contraddittorio, a pena di nullità dell'atto impositivo, salvo alcune limitate eccezioni riferibili ai controlli automatizzati, cioè riguardanti la liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni tributarie. Tutte le procedure di controllo sostanziale, incluso l'accertamento parziale di cui all'art. 41 bis DPR 600/73, saranno assoggettate ad una omogena disciplina che sancirà il diritto del contribuente a partecipare al procedimento amministrativo tributario. Il diritto al contraddittorio sarà caratterizzato dall'assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire al contribuente di formulare osservazioni sulla proposta di accertamento e dall'obbligo per il Fisco di prendere posizione sulle osservazioni formulate in sede di motivazione dell'atto impositivo.
L'obiettivo della riforma non è soltanto quello di giungere alla notifica di un atto di accertamento “condiviso”, valorizzando - come detto - il modello consensuale di svolgimento della funzione tributaria, ma anche quello di prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti fiscali.
Nei confronti dei contribuenti di modeste dimensioni si dovrebbe così ridurre la notifica di avvisi di accertamento frutto di errori e sviste, riservando i controlli fiscali ai soggetti che presentano un elevato rischio di occultamento di materia imponibile. Si prevede, inoltre, di introdurre un concordato preventivo biennale che stabilizzi il rapporto fiscale di questi soggetti.
Per le aziende di grandi dimensioni, invece, si punta a rafforzare il regime dell'adempimento collaborativo, riducendo la soglia di accesso all'istituto e offrendo una serie di premialità connesse all'adesione al regime, tra cui in particolare l'esclusione delle sanzioni amministrative e penali per infedele dichiarazione, qualora i rischi di natura fiscale siano comunicati preventivamente all'amministrazione finanziaria.
Le novità sulla riscossione
L'art. 18 della legge delega fiscale si occupa della revisione del sistema nazionale della riscossione. Anche in questo caso, la norma contiene numerosi principi e criteri direttivi che, in sostanza, ruotano intorno all'obiettivo di rendere più efficiente il sistema della riscossione, evitando che continui a crescere il “magazzino” dei crediti tributari non riscossi, che - come è noto - si assesta ad un valore di circa mille miliardi di euro.
Al proposito va detto, innanzitutto, che si registrerà una ulteriore evoluzione per ciò che attiene al soggetto che cura la riscossione dei tributi accertati. Le funzioni e le attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione (Agenzia entrate-riscossione) verranno traferite all'Agenzia delle entrate in modo da concentrare in capo ad un unico soggetto tutte le attività della funzione impositiva, evitando inutili duplicazioni che possono essere causa di inefficienze e complicazioni procedurali.
L'altro elemento di forte innovatività è rappresentato dalla generalizzazione del modello dell'accertamento esecutivo - introdotto nel 2010 per le imposte sui redditi e l'Iva - per tutte le imposte indirette del sistema tributario. Ciò determinerà il definitivo superamento del ruolo e della cartella di pagamento, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive da parte del Fisco. Solo per le procedure di controllo cartolare della dichiarazione ex artt. 36 bis e ter DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 dovrebbe ancora “resistere” l'istituto del ruolo. Ma è ben noto che la piena implementazione della dichiarazione precompilata ridurrà in modo significativo l'esigenza di svolgere controlli formali sulle dichiarazioni.
In ogni caso, per i residuali spazi nei quali opererà il sistema di riscossione mediante cartella di pagamento, quest'ultima dovrà essere notificata non oltre il nono mese successivo a quello in cui il ruolo da riscuotere verrà affidato all'ufficio competente della medesima Agenzia delle entrate (o alla Agenzia entrate-riscossione).
Da ultimo, si segnala l'intenzione di semplificare le procedure di pignoramento dei rapporti finanziari mediante meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo circa le somme da loro dovute al creditore. Si dovrebbero, quindi, ridurre le possibilità di svolgere un pignoramento bancario che poi non vada a buon fine.
Conclusioni
In conclusione, le modifiche che saranno apportate con i decreti legislativi di attuazione della delega fiscale si muovono nella giusta direzione di rendere le procedure di accertamento e di riscossione più efficienti, senza sacrificare i diritti del contribuente che subisce il controllo fiscale o la procedura di riscossione coattiva.