Le novità contenute nell'art. 36-bis del DL 75/2023
In sede di conversione del D.L. n. 75 del 22.06.2023 nella L. 112 del 10.8.2023, nel Capo III intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sport”, è stato inserito l'art. 36-bis in tema di “Imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica”.
Al c. 1 dell'articolo 36-bis è stata prevista l'esenzione delle prestazioni di servizi (escluse le cessioni di beni) strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021.
Al c. 2, con norma di interpretazione autentica, è disposto che le prestazioni dei servizi didattici e formativi previsti dal comma 1, rese anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 10, c. 1, n. 20), del DPR IVA 633/1972.
Si ricorda che con la “Riforma del Terzo settore” (v. la Legge delega 106/2016), introdotta con il D.Lgs. 117/2017, è stato ridisciplinato il sistema normativo del no profit e dell'impresa sociale, mediante l'adozione di una seria di atti regolamentari attuativi della Riforma che hanno altresì reso operativo, dal 23.11.2021, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che, a regime, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale, ODV e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti normative di settore.
Con il decreto 117/2017 è stato istituito il Codice del terzo settore, il cui art. 101, c. 2, prevede che fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31.12.2023.
Ai sensi dell'art. 101, c. 10, l'efficacia delle nuove disposizioni ai fini IVA è subordinata al parere favorevole della Commissione Europea, a seguito del quale e dal periodo d'imposta a questo successivo, si renderanno applicabili tali norme agli enti iscritti al RUNTS.
Beneficiari dell'agevolazione sono gli “Organismi senza fini di lucro”, tra cui rientrano gli enti sportivi dilettantistici i quali, a norma dell'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 36/2021, devono indicare nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
c-bis) enti del terzo settore iscritti al RUNTS e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.
Conclusioni
Si ricorda inoltre che una disposizione simile a quella dell'art. 36-bis (la cui operatività però è stata differita all'1.7.2024) è contenuta nell'art. 5, c. 15-quater del DL 146/2021, il quale ha aggiunto il c. 4 all'art. 10 del DPR IVA 633/1972, il cui comma 2 prevede l'esenzione per “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
Con tale norma saranno ricomprese nel campo IVA le prestazioni rese a soci o tesserati, se remunerate attraverso corrispettivi specifici (v. art. 4, c. 4 del DPR 633/1972) e posto il rispetto delle condizioni di cui al c. 7 dell'art. 4 del DPR 633/1972, obbligando le A.S.D. ad aprire la partita IVA nonché ad osservare i correlati obblighi previsti dalla normativa IVA (fatturazione, registrazione, liquidazione e compilazione dei registri).
Circa la novità introdotta dall'art. 36-bis, la sua immediata entrata in vigore mediante la modifica del regime di esclusione dall'IVA in quello di esenzione, oltre ad imporre sin da subito l'osservanza degli obblighi IVA come da ultimo riportati, solleva un eventuale problema di coordinamento con l'art. 4, c. 4, secondo periodo, del DPR 633/1972, nella misura in cui occorrerebbe chiarire, da parte del legislatore o dell'Agenzia, se tale “nuova” esenzione si applichi o meno anche agli enti privi di partita IVA e muniti di solo codice fiscale.