giovedì 17/08/2023 • 06:00
Pubblicata in GU n. 190 del 16 agosto 2023 la legge 112/2023, di conversione del Decreto PA, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle PA, di agricoltura, di sport. Tra le novità, le procedure di assunzione dei magistrati tributari e le agevolazioni fiscali per le società sportive.
Convertito in legge n. 112/2023 (pubblicata nella GU 16 agosto 2023 n. 190), con modificazioni, il DL 75/2023 (Decreto PA), recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025: tra le varie disposizioni si rilevano quelle in materia di giustizia tributaria e quelle urgenti in materia di sport. Giustizia tributaria Viene rimodulato il piano di assunzione di n. 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029): il piano originario prevedeva l'immissione in servizio di n.100 unità nell'anno 2023 e di n. 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030 mentre il nuovo piano, fermo restando il numero complessivo dei magistrati da assumere, stabilisce una diversa programmazione delle immissioni in servizio e delle relative tempistiche. In particolare, nel 2024 saranno immessi in servizio, oltre ai 68 magistrati già previsti, anche le restanti unità non assunte nel 2023, nel 2026 saranno immessi in servizio 204 magistrati, nel 2029 saranno immessi in servizio 204 magistrati. Vengono modificate le norme relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso prevedendo: che la domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, telematicamente, secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso; che la commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti (+ 15) magistrati con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, da due avvocati (+2) iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori e da due (+2) dottori commercialisti, per un totale di 29 componenti in luogo dei 10 previsti dalla normativa previgente. In conseguenza dell'incremento del numero dei componenti della commissione, nel caso in cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di trecento, si prevede la possibilità di formare, oltre le sottocommissioni, anche organi ancora più ridotti per la valutazione degli elaborati scritti denominati collegi, composti ciascuno da almeno tre componenti e deputato ad esaminare gli elaborati di una delle materie oggetto della prova di concorso relativamente ad ogni candidato. In sintesi, si avrà una modifica del programma di immissione in servizio dei nuovi 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l'articolo 1, comma 10, legge 130/2022: n. 68 unità nell'anno 2024, a cui aggiungere il numero dei magistrati tributari non assunti nell'ambito della procedura di transito di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 1 della legge n. 130/2022; n. 204 unità nell'anno 2026; n. 204 unità nell'anno 2029. Disposizioni in materia di sport In materia di plusvalenze viene modificato l'articolo 86, comma 4 del TUIR stabilendo che per le società sportive professionistiche il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, sia di due anni anziché uno. Il quadro normativo recato dal nuovo articolo 86, comma 4 del TUIR prevede, come regola generale, che le plusvalenze, diverse da quelle a cui si applica la c.d. participation exemption, di cui al successivo articolo 87, concorrano a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono conseguite. Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d'imposta. Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno. In particolare, l'intervento normativo modifica la facoltà per le società sportive di ripartire le plusvalenze in cinque anni ai fini della determinazione del reddito, limitandola al caso di possesso per almeno due anni. Inoltre, si introduce una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche. In particolare, si prevede che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in 5 quote costanti solo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. La misura limita l'ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in cinque anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro e le suddette disposizioni intendono restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito. Le disposizioni in esame si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si prevede inoltre il rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178/2020 di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026, di 100.000 euro nell'anno 2027. Esenzione IVA per le attività didattica sportiva In ambito IVA l'attività didattica sportiva viene ricondotta nell'alveo dell'esenzione di cui all'art. 10, c. 1, n. 20, DPR 633/1972 in conformità con la previsione di esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1), lettera m), della direttiva 2006/112/CE: in particolare, le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica e provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 D.Lgs. 36/2021 sono operazioni esenti IVA. Analogamente, le prestazioni di servizi didattiche e formative in esame, ove rese anteriormente all'entrata in vigore della disposizione in esame, rientrano nell'ambito applicativo delle operazioni esenti da imposta, ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 20), DPR 633/72. Credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo Modificando l'articolo 9 del DL 4/2022 al fine di estendere anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 l'applicazione del credito d'imposta, pari al 50% della spesa effettuata, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, che costituisce tetto di spesa. Tali agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti europei per gli aiuti de minimis nel settore agricolo e nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Fonte: Legge 112/2023 (GU 16 agosto 2023 n. 190)
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