I contribuenti residenti in Italia che detengono investimenti ed attività all'estero di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, sono tenuti a compilare il quadro RW del modello Redditi per consentire il monitoraggio fiscale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del DL 167/1990.
La compilazione del menzionato quadro è, altresì, funzionale per la determinazione dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).
Sono esonerati dall'obbligo di monitoraggio i contribuenti che detengono:
attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.
Nel caso di persone fisiche, è previsto anche l'esonero dal monitoraggio per coloro che:
prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, nonché che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale nel territorio dello Stato sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, con riferimento agli investimenti ed alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
È opportuno precisare, tuttavia, che qualora il contribuente rientri in uno dei casi di esonero dal monitoraggio, lo stesso è, in ogni caso, tenuto alla compilazione della dichiarazione e, quindi, del quadro RW, per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria, ovvero cripto-attività (dal 2023) o patrimoniale, nelle ipotesi in cui sia dovuta l'IVIE o l'IVAFE.
Investimenti ed attività finanziarie all'estero
Come già anticipato in premessa, l'obbligo di compilazione del quadro RW interessa i possessori d'investimenti o attività finanziarie all'estero. Per investimenti, s'intendono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. L'indicazione degli stessi nel menzionato quadro del modello Redditi, è sempre dovuta indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.
Per quanto concerne, invece, le attività estere di natura finanziaria, ovvero le cripto-attività, sono tali quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Anche queste, devono sempre essere esposte nel quadro RW, in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Sul punto, è utile effettuare una precisazione: l'art. 1, c. 129, lett. c), della L. 197/2022, ha incluso nell'obbligo di monitoraggio anche le cripto-attività. Tale disposizione, tuttavia, decorre dal periodo d'imposta 2023. Pertanto, in sede di compilazione del modello Redditi 2023, tali attività dovranno essere indicate dai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che termina nel corso del 2023.
Modalità di valorizzazione
In sede di compilazione del quadro RW, occorre individuare il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero. A tal fine, sono previste specifiche regole.
In particolare, qualora il contribuente possegga immobili situati all'estero, il valore degli stessi è costituito dal costo risultante dall'atto d'acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.
Qualora gli immobili siano stati acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato, ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo d'acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante, così come risulta dalla relativa documentazione.
Se, invece, gli immobili sono situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto d'acquisto. Qualora tale ultimo costo non sia disponibile, si assume il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Nel caso di altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili e per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il costo d'acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (o al primo giorno di detenzione) ed al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).
Relativamente alle attività finanziarie, il valore è così individuato:
per i titoli negoziati in mercati regolamentati, si deve far riferimento al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione;
per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Qualora, inoltre, il contribuente abbia ceduto prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi ed in tempi diversi, al fine di stabilire quali dei medesimi prodotti siano detenuti dallo stesso nel periodo di riferimento, occorre utilizzare il metodo “L.I.F.O.” considerando, quindi, ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
Per le attività finanziarie si precisa, da ultimo, che l'importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.
Investimento/attività all'estero
Valore
Immobili
Costo risultante dall'atto d'acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno;
il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo d'acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante così come risulta dalla relativa documentazione;
il valore catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto d'acquisto o il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile, ne casi in cui sia ubicato nei Paesi in Paesi UE o SEE
Altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili
Il costo d'acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione)
Titoli negoziati in mercati regolamentati
Valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione
Titoli non negoziati in mercati regolamentati o prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione
Valore nominale o, in mancanza, valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente