È necessario compilare il Quadro RW della dichiarazione dei redditi sul monitoraggio fiscale anche in presenza di cripto-valute detenute su chiavetta USB, su telefonino o su pc.
Le cripto-valute in dichiarazione dei redditi
L'art. 4, DL n. 167/1990, dispone, in materia di monitoraggio fiscale, che le persone fisiche, anche per le operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo e indipendentemente dalla contabilità adottata, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni, purché fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che detengono investimenti e attività di natura finanziaria all'estero, hanno l'obbligo di riportare all'interno della dichiarazione dei redditi tali investimenti, qualora attraverso gli stessi sia possibile conseguire redditi di fonte estera fiscalmente imponibili in Italia.
Deputato a raccogliere tali informazioni è il Quadro RW che si trova collocato all'interno della dichiarazione dei redditi, ove si devono anche indicare i dati ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) nonché ai fini dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie (i.e. prodotti finanziari) detenute all'estero (IVAFE).
Visto l'aumento della diffusione e dell'utilizzo di quelle che vengono definite cripto-attività, che sono considerate, mutuando la definizione contenuta nell'art. 67, co. 1., lett. c-sexies), DPR n. 917 del 1986, introdotta dalla legge di bilancio 2023, come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga», la stessa legge di bilancio n. 197 del 2022, ha modificato l'art. 4, co. 1, L 176/1990, stabilendo che i soggetti sopra già individuati devono riportare all'interno del Quadro RW anche dette cripto-attività.
Il Quadro RW e i casi di esonero
Vista la delicatezza dell'argomento, l'Agenzia delle entrate ha predisposto una bozza di circolare, attualmente ancora in consultazione pubblica, al fine di fornire chiarimenti proprio sulle modifiche intervenute a seguito della legge di bilancio 2023, in tema di cripto-attività.
Nella bozza di tale documento si legge che l'obbligo di compilazione del Quadro RW, che è finalizzato a rafforzare «le attività di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito», sussiste anche in presenza di cripto-valute che risultino detenute su chiavetta USB, su telefonino o su pc.
In questi casi, nella colonna 3, situata all'interno del Quadro RW e denominata «codice individuazione bene», deve essere indicato il codice 14 che corrisponde alle «Altre attività estere di natura finanziaria», senza dover compilare la successiva colonna 4, denominata «Codice Paese estero».
Sempre con riferimento alla compilazione del Quadro in commento, per l'indicazione del controvalore in euro della cripto-valuta eventualmente detenuta alla data del 31 dicembre, deve essere utilizzato il cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la stessa cripto-valuta mentre negli anni successivi, il contribuente, si legge sempre nella bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate, «dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di cripto-valute vendute in corso d'anno».
Se il contribuente dovesse aver acquistato o venduto la cripto-valuta direttamente, rispettivamente, da altri utenti o ad altri utenti, senza l'intervento di piattaforme di negoziazione on line (c.d. exchanger), viene sempre chiarito nella citata bozza di circolare che «in mancanza di adeguata documentazione, (il contribuente) può utilizzare il cambio indicato alle suddette date (fine di ciascun anno o data di vendita) sulla piattaforma on line dove effettua la maggior parte delle operazioni».
Si ricorda che l'art. 4, co. 3, del DL 167 del 1990, stabilisce un esonero dall'obbligo di indicazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero qualora esse siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti nel territorio dello Stato e per i contratti conclusi comunque attraverso il loro intervento, «qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi».
Pertanto, qualora i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano detenuti nell'ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, di cui agli artt. 6 e 7, D. Lgs. 461 del 1997, alternativi al regime della dichiarazione, e risultano essere soggetti a tassazione tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta, essi sono esonerati dagli adempimenti di monitoraggio fiscale attraverso il più volte citato Quadro RW.
Qualora la remunerazione derivante dalla detenzione di cripto-valute, realizzata da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, sia soggetta ad imposizione in base a quanto previsto dall'art. 44, co. 1, lett. h), DPR n. 917 del 1986, che individua come redditi di capitale «gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto», e l'accredito nel wallet (che è un portafoglio elettronico, solitamente sottoforma di app) avviene ad opera di una società italiana, anche se quest'ultima deve applicare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 26%, in base quanto disposto dall'art. 26, co. 5, DPR n. 600 del 1973, ai fini del monitoraggio fiscale l'Agenzia delle entrate con interpello n. 437 del 2022 ha chiarito che tali attività non sono comunque soggette agli obblighi di monitoraggio.
Se, invece, le cripto-attività risultano detenute in un wallet custodial (che è un portafoglio elettronico affidato in custodia a soggetti terzi) presso un intermediario italiano e i redditi non risultano essere assoggettati a ritenuta, tali cripto-attività non rientrano in nessun caso di esonero e, quindi, il contribuente è tenuto alla compilazione del Quadro RW.
Infine, è bene evidenziare che le cripto-valute non sono soggette alla già richiamata Imposta sul valore delle attività finanziari detenute all'estero (IVAFE), in quanto tale imposta si applica solo ai depositi e ai conti correnti esclusivamente di natura bancaria.