La Legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, è destinata a produrre effetti anche sulla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Le modifiche riguarderanno, da un lato, l'introduzione di nuovi reati nel “catalogo” 231 e, dall'altro, il rafforzamento delle sanzioni già previste dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 per il compimento dei reati di contrabbando.
La delega in parola è contenuta nell'art. 20 della Legge, recante “principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale”.
Introduzione dei reati in materia di accise
Ai fini del riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al D.Lgs. 504/1995, il Governo dovrà osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici, tra i quali anche l'integrazione del D.Lgs. 231/2001 con i reati previsti dal provvedimento citato, ai quali dovranno essere associate sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive (art. 20, co. 2, lett. e) della Legge delega).
Si tratta, verosimilmente, degli illeciti di cui alla seguente tabella:
REATI EX D.LGS. 504/1995
40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)
41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
42 (Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
43 (Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche)
44 (ove è previsto che i prodotti, le materie prime e i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale)
45 (Circostanze aggravanti)
46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
48 (Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)
49 (Irregolarità nella circolazione)
50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti)
Ai fini dell'introduzione delle predette fattispecie nel “catalogo” 231, in sede di attuazione della delega dovrà necessariamente tenersi conto di quanto previsto dal successivo art. 51 (Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente), che obbliga l'esercente o il vettore al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile. Appare evidente il parallelismo con l'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità dell'ente in caso di reati commessi dai soggetti c.d. “subordinati”, laddove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente. Varrà osservare che mentre la responsabilità dell'esercente è subordinata all'insolvenza del reo, quella dell'ente è connessa esclusivamente all'inosservanza degli obblighi di vigilanza da parte dei soggetti c.d. “apicali”. In ogni caso, un'attenta riflessione sul coordinamento delle due disposizioni si renderà quanto meno opportuna.
Quanto ai criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività individuati dalla delega fiscale, la relazione illustrativa fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'interdizione dall'esercizio dell'attività o alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, inoltre, resta da capire se i nuovi reati saranno introdotti attraverso un ampliamento dell'art. 25-quinquiesdecies, che nella formulazione vigente include solo gli illeciti tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, ovvero mediante l'introduzione di una disposizione ad hoc.
Integrazione delle sanzioni per I reati di contrabbando
Nell'individuare ulteriori principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale, l'art. 20, co. 3, della L. 111/2023 indica, alla lettera d), l'integrazione del terzo comma dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (“Contrabbando”) con la previsione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. a) e b) del medesimo decreto per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973, nei soli casi previsti dal secondo comma del medesimo art. 25-sexiesdecies.
Per la commissione dei suddetti reati, la norma da ultimo citata prevede al primo comma l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 200 quote, mentre al secondo comma ne dispone l'aumento fino a 400 quote qualora l'importo dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 euro. In entrambi i casi si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2:
lett. c), divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
lett. d), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
lett. e), divieto di pubblicizzare beni o servizi.
In attuazione della delega fiscale, dovrà essere prevista altresì l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle lettere a) e b), vale a dire:
l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Tale integrazione, come spiegato nella relazione illustrativa, risponde ad esigenze di ulteriore rafforzamento del presidio nel settore specifico, anche con finalità di prevenzione.
Per effetto dell'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 25-sexiesdecies, in sede di attuazione della delega fiscale l'estensione delle sanzioni interdittive dovrà essere limitata ai soli casi di mancato pagamento di diritti di confine il cui importo superi la soglia del 100.000 euro: in tal modo il legislatore ritiene che sia garantito il rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività anche con riferimento alle nuove misure da introdurre per il contrasto del contrabbando.