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giovedì 24/08/2023 • 06:00

Fisco Elementi passivi fittizi

Esclusione della fittizietà non equivale all'esclusione del reato

Sia il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sono e restano un unico reato, anche se le fatture in origine reputate per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, sono poi ritenute solo soggettivamente inesistenti.

a cura di

redazione Memento

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La Corte di Cassazione è intervenuta in merito al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per i reati di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e di omessa dichiarazione.

Nel caso in esame, l'imputato, al fine di evadere le imposte, avrebbe indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012, utilizzando tre fatture di importo complessivamente pari a 328.200,40 euro, soggettivamente inesistenti.

La Cassazione ha concordato con il responso di merito. La Corte d'Appello ritenne che le tre fatture emesse per un importo complessivamente pari a 328.200,40 euro, di cui 271.240,00 euro a titolo di imponibile e 56.960,00 a titolo di IVA, dovessero ritenersi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, perché in realtà riferibili a soggetti ben distinti. La sentenza impugnata, innanzitutto, rileva che le tre fatture, relative ad attività di consulenza, sono state contabilizzate nel registro acquisiti della società ricevente, mentre delle stesse non vi sia traccia nella contabilità della società formalmente emittente.

Fondate sono state le censure enunciate nel terzo motivo, nella parte in cui contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli attuali ricorrenti sotto il profilo del difetto di motivazione.

La sentenza impugnata ha irrogato:

a) nei confronti di un primo imputato la pena di due anni e tre mesi di reclusione, fissando la pena base per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in due anni di reclusione e l'aumento per il reato di omessa dichiarazione in tre mesi di reclusione;

b) nei confronti di un secondo imputato la pena di due anni di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

In particolare, la sentenza impugnata ha confermato la misura della pena determinata in primo grado per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

L'integrale conferma di queste pene, poi, è avvenuta sebbene in primo grado le fatture fossero state ritenute inesistenti non solo sotto il profilo soggettivo, ma anche, in parte, sotto il profilo oggettivo. La motivazione in proposito non si è confrontata specificamente con la "riduzione" dell'addebito.

Invero, sia il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sono e restano un unico reato, anche se le fatture in origine reputate per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, sono poi ritenute solo soggettivamente inesistenti. Non solo, infatti, tanto l'art. 2, quanto l'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 fanno riferimento a «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», senza specificare il termine di riferimento, oggettivo o soggettivo, del mendacio. Più in generale, l'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 74/2000, nell'ambito delle «definizioni», accomuna in un'unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».

Di conseguenza, l'esclusione della fittizietà sotto il profilo oggettivo delle fatture, ferma restando la fittizietà sotto il profilo soggettivo, non equivale all'esclusione di un reato (o di una circostanza), come invece richiede l'art. 597, comma 4, c.p.p. perché «la pena complessiva irrogata [sia] corrispondentemente diminuita».

FONTE: Cass. 25 luglio 2023 n. 32100

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