martedì 22/08/2023 • 06:08
La Commissione UE ha approvato i principi europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS) che dovranno essere utilizzati dalle società soggette alla direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (CSRD). L’adozione segna un ulteriore passo avanti nella transizione verso un'economia europea sempre più orientata alla sostenibilità.
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Gli standard europei di rendicontazione risulterebbero uno strumento efficace a sostegno del programma di finanza sostenibile dell'UE. Essi dovrebbero, inoltre, essere frutto di un giusto e necessario equilibrio tra la limitazione dell'onere per le imprese dichiaranti e la possibilità di dimostrare gli sforzi che si stanno compiendo per soddisfare l'agenda del green deal e, di conseguenza, avere accesso a finanziamenti sostenibili. In breve, gli standard coprono l'intero spettro di questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani. Forniscono un supporto alla produzione delle informazioni destinate agli investitori affinché questi possano comprendere l'impatto sulla sostenibilità delle aziende. Essi tengono, inoltre, conto delle discussioni con l'International Sustainability Standards Board (ISSB) e la Global Reporting Initiative (GRI), al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità tra gli standard dell'UE e quelli globali, evitando doppie rendicontazioni da parte delle aziende.
Le modifiche della commissione alle “draft version” dell'EFRAG
La Commissione ha apportato una serie di modifiche alle bozze di standard degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) presentate dall'EFRAG. Tali modifiche garantiscono che i principi siano proporzionati, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi di politica economica. Le modifiche si possono raggruppare in tre categorie principali:
In primo luogo, la Commissione ha introdotto alcune disposizioni aggiuntive (rispetto a quelle già proposte dall'EFRAG) in relazione all'introduzione graduale per alcuni dei requisiti di rendicontazione. Queste disposizioni aggiuntive si applicano principalmente alle imprese con meno di 750 dipendenti. I costi di rendicontazione sono, infatti, relativamente più elevati per queste aziende rispetto a quelle di maggiori dimensioni, che in genere non sono mai state soggette ai requisiti di sostenibilità. Tali disposizioni danno, pertanto, a tali entità più tempo per prepararsi, consentono loro di distribuire i costi iniziali su un certo numero di anni e dovrebbero condurre a una maggiore qualità del reporting. Inoltre, esse si concentrano sui requisiti di rendicontazione che richiedono un'attività più intensiva in termini di complessità del dato e/o di risorse necessarie per produrlo.
Tra questi, si rammentano alcuni requisiti di rendicontazione sulla biodiversità e su alcune questioni sociali. A seconda dell'argomento, le nuove disposizioni sull'introduzione graduale rinviano l'obbligo di rendicontazione corrispondente di 1 o 2 anni per le entità interessate. In secondo luogo, la Commissione ha concesso alle imprese una maggiore flessibilità per decidere esattamente quali informazioni debbano considerarsi rilevanti nella loro unicità. In questo modo, si eviteranno i costi associati alla comunicazione di informazioni che potrebbero non essere “materiali”. Inoltre, una parte consistente dei requisiti di rendicontazione è "subject to materiality" (consentendo con ciò alle imprese di omettere le informazioni considerate non rilevanti), anziché essere obbligatoria per tutte le imprese a prescindere dalle caratteristiche e dalle peculiarità delle stesse in quanto tali. L'EFRAG proponeva che la maggior parte dei principi sia assoggettata alla valutazione della materialità, ma ha comunque proposto che (1) lo standard trasversale ESRS 2 ("General Disclosures"), (2) lo standard sul clima, (3) alcuni requisiti di rendicontazione sulla forza lavoro dell'azienda e (4) i dati richiesti da specifici operatori del mercato per i propri scopi di rendicontazione siano obbligatori per tutte le società. La Commissione ha deciso che tutti questi requisiti di rendicontazione debbano essere assoggettati al test di materialità, ad eccezione dell'ESRS 2. Da ultimo, la Commissione ha reso volontario, anziché obbligatorio, un numero limitato di requisiti di rendicontazione. Le bozze di standard presentate dall'EFRAG includevano già molti dati volontari. La Commissione ha ulteriormente convertito alcuni dei dati obbligatori proposti dall'EFRAG in dati volontari. I dati in questione sono quelli attualmente considerati più complessi da produrre o costosi per le imprese, come la comunicazione di un piano di transizione per la biodiversità e alcuni indicatori relativi ai lavoratori autonomi e ai lavoratori interinali nella forza lavoro dell'impresa.
Roadmap per la transizione alla piena applicazione degli “ESRS”
L'atto delegato relativo agli ESRS adottato dalla Commissione dovrebbe essere formalmente trasmesso nella seconda metà di agosto del 2023 al Parlamento europeo e al Consiglio per l'esame. Il periodo entro il quale tale controllo deve essere implementato ha la durata di due mesi, prorogabili di altri due. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono respingere l'atto delegato, ma non possono modificarlo. Le società dovranno iniziare a presentare le proprie dichiarazioni applicando gli ESRS secondo la seguente sequenza temporale:
Inoltre, le entità extra-UE che generano più di 150 milioni di euro all'anno nell'UE (e che dovessero avere nell'UE una “branch” che produce un fatturato superiore a 40 milioni di euro o una controllata che sia una grande azienda o una PMI quotata in borsa) dovranno rendicontare gli impatti della sostenibilità a livello di gruppo di tale entità extra-UE a partire dall'esercizio finanziario 2028, con il primo bilancio di sostenibilità pubblicato nel 2029. Saranno predisposti standard ad hoc per questo caso specifico.
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