giovedì 17/08/2023 • 06:00
In sede di risposta a interpello, il Fisco ha applicato le norme del Trattato nei confronti di una partnership tedesca fiscalmente trasparente in relazione alla plusvalenza da cessione di una partecipazione in società italiana.
redazione Memento
In base all'ordinamento interno, la plusvalenza conseguita da una società non residente, mediante la cessione di una partecipazione qualificata detenuta in una società residente in Italia, costituisce un reddito imponibile ai fini dell'IRES. Nel caso di specie, riguardante una partnership tedesca fiscalmente trasparente, in relazione alla plusvalenza da cessione di una partecipazione totalitaria in società italiana, la plusvalenza costituisce un reddito imponibile in Italia. Tuttavia, al fine di ripartire la potestà impositiva tra i due Stati coinvolti, occorre fare riferimento alla citata Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Germania. Il quesito posto dall'istante riguarda proprio l'applicazione del Trattato ed è volto a conoscere quale soggetto tra la holding di diritto tedesca e la società fiscalmente residente in Italia possa invocare, con riferimento alla suddetta plusvalenza, l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione, in base al quale detto reddito dovrebbe essere imponibile soltanto in Germania (Stato di residenza). La disposizione, in particolare, stabilisce che ''gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 (immobili, beni mobili di una stabile organizzazione, navi ed aeromobili, n.d.r.) sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente''. È pur vero, però, che i Trattati contro le doppie imposizioni normalmente non si applicano alle partnership, considerata la loro peculiare condizione di ''trasparenza fiscale''. Tuttavia, alcune Convenzioni, tra cui quella tra Italia e Germania, prevedono clausole specifiche subordinate alla circostanza che il reddito dell'ente trasparente sia tassato in capo ai soci della partnership nello Stato dove ha sede il medesimo ente. La clausola in esame è basata sul presupposto che il reddito della partnership venga comunque interamente tassato nello Stato di residenza dell'ente (nel caso in esame, la Germania) e, pertanto, non generi fenomeni di doppia non imposizione o, più precisamente, di assenza di imposizione nello Stato della fonte (in questo caso, l'Italia) a fronte di assenza di imposizione nello Stato di residenza (la Germania). Nel caso di specie, la società tedesca è una società di persone e, come certificato dall'Amministrazione finanziaria tedesca, è un'entità fiscalmente trasparente il cui reddito è interamente imputato a un'altra società (socio accomandante), e che quest'ultima, sempre in base a quanto certificato dall'Autorità tedesca, è un'entità residente in Germania ai fini della Convenzione. In base a tali circostanze, l'Agenzia delle Entrate, nel parere rilasciato, ha ritenuto che l'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione, sia applicabile nei confronti della società tedesca e che la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società italiana sia soggetta a imposizione esclusiva in Germania. Fonte: Risp. AE 16 agosto 2023 n. 418
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