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  • Tempo di lettura 13 min.

I fatti di causa Nel periodo d'imposta 2013, una società holding residente in Francia (Holding), senza stabile organizzazione in Italia, aveva realizzato una plusvalenza con la cessione di una società per azioni italiana (Target). La partecipazione ceduta era qualificata come “importante” ai sensi dell'art. 8 lett. b) del Protocollo alla Convenzione Italia-Francia.   Ai sensi dell'art. 151 c. 3 TUIR gli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia determinano il reddito imponibile secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, cioè in base alle categorie di reddito di cui all'art. 6 TUIR. Si ricorda che, invece, il regime PEX è applicabile solo alle società non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia (art. 152 TUIR). In altri termini, con la cessione di una partecipazione sociale, la Holding aveva realizzato “redditi diversi” di cui all'art. 67 TUIR, non potendo godere, né (i) della applicazione del regime PEX previsto dal combinato disposto dell'art. 152 e art. 87 TUIR; né (ii) della non imponibilità prevista dall'art. 13 par. 4 del trattato tra Italia e Francia per effetto dell'art. 8, lett. b) del protocollo a detto trattato, relativo alle partecipazioni “importanti”. Holding aveva quindi determinato il reddito imponibile ai sensi dell'art. 68 c. 3 TUIR che, nella formulazio...

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