Opzione cessione del credito/sconto in fattura
Salvo le attuali regole del “blocco delle cessioni previste dal DL 11/2023”, in argomento giova ricordare che in base all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi (recupero del patrimonio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per:
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni (solo se effettuate in favore di specifici soggetti indicati dalla norma e con determinate condizioni);
la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni (solo se effettuate in favore di specifici soggetti indicati dalla norma e con determinate condizioni).
Nuove regole sui crediti non utilizzati
Il Legislatore con la nuova disposizione prevista dall'art. 25 DL 104/2023 (c.d. decreto Omnibus) ha stabilito che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020 (sconto in fattura/cessione del credito), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'art. 121 c. 3 DL 34/2020, in tale circostanza:
l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito;
le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023;
nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024;
la mancata comunicazione entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro;
la comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Precisazione: La presente disposizione riguarda senz'altro tutte quelle operazioni (salvo le attuali eccezioni) in cui era possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura. Difatti, il DL 11/2023 dal 17 febbraio 2023 certifica lo stop totale a sconto in fattura e cessione del credito. Nonostante questo intervento, a seguito della conversione in legge del citato decreto, sono state ampliate le eccezioni al divieto originariamente previste dal provvedimento. Ad esempio, in caso di Superbonus, la norma “blocca cessioni” non si applica qualora in data precedente al 17 febbraio 2023, risulti:
presentata la CILAS in caso di interventi diversi da quelli condominiali (ossia quelli effettuati su mini-condomini in “mono proprietà”, unifamiliari, edifici posseduti in via esclusiva da ONLUS, APS e ODV e IACP);
adottata la delibera assembleare e presentata la CILAS per interventi condominiali;
presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione.