sabato 12/08/2023 • 06:00
L'INPS rettifica il precedente orientamento ed afferma che la riduzione dei contributi c/dipendente non cumula con l'agevolazione NEET e quindi la stessa misura può essere fruita in misura piena (al 60% invece del 20%). Per chi ha già presentato la domanda, è necessario ripresentarla entro il 15 agosto per non perdere la priorità acquisita.
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L'INPS ritorna sull'incentivo Neet con il messaggio 2923/2023 per fornire i propri “chiarimenti”. In realtà possiamo definire il messaggio come una rettifica di quanto precedentemente comunicato in merito alla valutazione della cumulabilità della misura.
L'agevolazione NEET
La misura agevolativa è prevista dal DL 48/2023, relativa ai soggetti denominati NEET prevede che nel rispetto dell'art. 32 Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
La Circ. INPS 68 del 21 luglio 2023 ha fornito indicazioni in merito alla platea di riferimento e alle modalità di effettuazione della domanda, coordinandosi con il Decreto Direttoriale ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023.
Secondo le indicazioni normative previste dal Decreto Lavoro – Calderone l'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante di soggetti con le seguenti caratteristiche:
a) alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
Inoltre, in ottemperanza alla definizione di soggetti “svantaggiati” in aggiunta ai requisiti normativamente previsti il soggetto deve possedere una delle seguenti caratteristiche (alternativamente):
È inoltre necessario l'incremento occupazionale netto per poter fruire dell'agevolazione.
Il cumulo della misura
Il comma 2 dell'articolo 27 prevede espressamente che l'incentivo sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi ma, venga limitato alla misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Proprio sul cumulo della misura si instillavano i maggiori dubbi connessi alle dichiarazioni della Circolare 68/2023 che a tal proposito affermava che l'esonero risultava cumulabile, “nei medesimi limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 281, della medesima legge di Bilancio 2023, come modificato dall'art. 39 DL 48/2023.”
Tale indicazione appariva non in linea con il dettato Europeo di aiuto statale, e neppure con le pregresse indicazioni relative alla medesima misura di riduzione dell'aliquota conto dipendente. La concomitanza della misura, inoltre, poteva non essere prevedibile essendo (la riduzione contributiva c/dipendente) legata all'imponibile mensile che può subire imprevedibili variazioni.
Proprio su tale aspetto interviene il Messaggio INPS in oggetto affermando, sentito il Ministero del lavoro, che la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione.
Ciò porta ad una inversione di direzione dell'Istituto che “chiarisce” come, a questo punto, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall'articolo 1, comma 281, della Legge di Bilancio 2023, come integrato dall'art. 39 DL 48/2023.
Si rammenta inoltre che tale limitazione al cumulo riguarda le agevolazioni contributive, come ad esempio l'agevolazione Under 36, mentre non ci troviamo di fronte ad un cumulo agevolativo quando l'assunzione avviene con contratto d'apprendistato che risulta una forma contrattuale con propria contribuzione ridotta con la quale si può comunque accedere all'agevolazione.
Aspetti operativi e criticità
Dal punto di vista operativo gli operatori che hanno già provveduto all'invio delle domande utilizzando la precedente indicazione Inps si troveranno di fronte alla necessità di operare una variazione per fruire dell'intera agevolazione.
Difatti, per chi ha già inviato all'Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell'incentivo in cumulo con altre riduzioni (valutando la riduzione c/dipendente) possono procedere all'annullamento della domanda trasmessa selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio, e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l'opzione dell'utilizzo “in via esclusiva” dell'incentivo in oggetto.
In tal modo l'azienda potrà accedere all'agevolazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.
Occorre però sottolineare che le richieste d'agevolazione effettuate nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023. Le domande relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.
Mentre le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
È necessario sottolineare come il Decreto ANPAL del 19 luglio 2023 abbia ripartito sul piano regionale gli 85.700.000 euro che rimangono il limite di risorse complessive stanziate per l'incentivo NEET; a questo, ai fini delle nostre valutazioni, occorre aggiungere che molti professionisti potrebbero in questo momento non essere più attivi per effettuare una rinuncia e presentare una nuova domanda.
In sintesi possiamo affermare che, nel caso di ripresentazione della domanda entro il 15 agosto 2023 si manterrebbero inalterate le possibilità di accesso alla misura mentre, nel caso in cui la domanda venisse ripresentata dopo tale data si perderebbe la priorità acquisita dalla data di assunzione e si verrebbe valutati in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Tale indicazione si ha interpretando le indicazioni Inps che non includono la casistica delle domande presentate dopo il 15 agosto per assunzioni che riguardano i mesi di giugno e luglio 2023, per le quali possiamo ritenere applicabile il criterio ordinario cronologico connesso alla presentazione della domanda.
La perdita della priorità in caso di ripresentazione della domanda dopo il 15 agosto, unità alle contingentate risorse stanziate e al brevissimo termine per un periodo feriale, fa comprendere come l'Inps affermi che le domande “possono” essere ripresentate valutando tutti questi aspetti.
Seppure risulti interpretazione favorevole alle aziende, le tempistiche per questa inversione di tendenza presuppongono un'ininterrotta attività lavorativa dei professionisti dal punto di vista operativo ma anche per quanto riguarda il recepimento delle informazioni.
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