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giovedì 10/08/2023 • 13:21

Lavoro Dall'INPS

Incentivo NEET: nessuna riduzione se cumulato con l’esonero IVS

L’INPS, con il Mess. 10 agosto 2023 n. 2923, informa che la riduzione dell’incentivo NEET al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a suo carico, c.d. riduzione del cuneo fiscale. 

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Il Decreto Lavoro ha previsto, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, il riconoscimento, per i datori di lavoro privati che lo richiedano, di un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L’INPS, con il Mess. 10 agosto 2023 n. 2923, interviene chiarendo i casi di cumulo con altra agevolazione che determinano la riduzione dell’incentivo NEET al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Cumulabilità dell’incentivo

L’incentivo è cumulabile con:

  • l’esonero per l’occupazione giovanile (art. 1, c. 297, L. 197/2022);
  • altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Esonero parziale contributi IVS: i chiarimenti sulla riduzione dell’incentivo

La riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo: deve, cioè, essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.

Pertanto, la riduzione non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS.

Cosa fare se ho già richiesto l’incentivo?

I soggetti interessati al riconoscimento dell’incentivo che abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa.

I soggetti interessati devono, quindi:

  1. selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della domanda;
  2. presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto.

Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell’incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Ordine di esame delle domande

Le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023 e pervenute entro il 15 agosto 2023, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 31 luglio 2023 saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Fonte: Mess. INPS 10 agosto 2023 n. 2923

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