lunedì 21/08/2023 • 06:00
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
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La contabilizzazione delle cripto-attività
L'art. 1 c. 126 L. 197/2022 ha introdotto l'art. 67 c. 1 lett. c-sexies) TUIR, il quale prevede che rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati, da soggetti non imprenditori, mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. Pertanto, le plusvalenze di cui all'art. 67 c. 1 lettera c-sexies) TUIR sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle attività permutate) e il costo/valore di acquisto delle cripto-attività. Sul punto si evidenzia che in base a quanto disposto dall'art. 68 c. 9-bis TUIR, il costo o valore di acquisto, che deve essere determinato dal contribuente, deve basarsi su elementi certi e precisi. In caso contrario, il costo è da considerare pari a zero.
Per i soggetti, invece, che realizzano reddito d'impresa, l'art. 1 c. 131 L. 197/2022 ha inserito il nuovo art. 110 c. 3-bis TUIR. Il citato comma prevede che, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Nello specifico, quindi, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.
La legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema. In sostanza, le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (DLT), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain. Il registro è “distribuito” in quanto è composto da unità indipendenti (“nodi”) invece che essere centralizzato in una unità da cui dipende l'accesso delle altre.
In merito a quanto appena esposto, si evidenzia che, l'Agenzia delle Entrate, in merito alla disciplina della tassazione delle cripto-attività ha chiarito che, costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività, nel caso di rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, o detenzione (ad esempio i proventi conseguiti a seguito di vincolo temporale di cripto-valuta).
Quadro RW
L'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che sussisteva l'obbligo di provvedere alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi in caso di detenzione di attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti, in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all'estero.
Come già evidenziato, l'art. 1 c. 119 L. 197/2022 modifica il DL 167/90 che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
In particolare, l'art. 4 DL 167/90 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria ovvero (per effetto della modifica in esame) in cripto-attività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Pertanto, la compilazione del quadro RW è obbligatoria per indicare le cripto attività.
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Il quadro RW del modello Redditi 2023, periodo d'imposta 2022, deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività̀ estere ..
Andrea Amantea
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