Con la legge 102/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto e che entrerà in vigore dal prossimo mercoledì 23 agosto, è stato modificato il codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005) ed è stata modificata l’imposta di bollo (art. 31), prevedendo un adeguamento degli importi per consentire il pagamento digitale.
Nel dettaglio, sono variati gli importi (di cui all’art. 1 c. 1-quater Tariffa parte I dell’allegato A DPR 642/72), relativi all’imposta fissa di bollo da assolvere per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico. Gli importi sono stati adeguati come di seguito riportato:
- per le domande di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, l’imposta fissa passa da € 42 a € 48 (lett. a);
- per le domande di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, con allegati lettere d’incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa, richiesta di copia autentica del verbale di deposito, rilascio di copia autentica del verbale di deposito il bollo passa da € 20 a € 16 (lett. a-bis);
- per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati, l’imposta passa da € 85 a € 80 (lett. b);
- per le istanze di annotazione e per tutte quelle differenti dalle precedenti il nuovo importo da pagare è pari a € 16 invece che € 15 (lett. c e d).
Si ricorda che la legge 102/2023 ha introdotto diverse novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:
- maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine;
- protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere
- titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca; la possibilità per le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca o gli IRCCS di dotarsi, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico, con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;
- effetti e coesistenza nel rapporto tra brevetto europeo e italiano.
Fonte: Art. 31 Legge 102/2023