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mercoledì 09/08/2023 • 14:30

Impresa In Gazzetta Ufficiale

Proprietà industriale: modifiche al codice dal 23 agosto

Dal 23 agosto entrerà in vigore la Legge 102/2023, pubblicata nella GU n. 184 dell’8 agosto 2023, che introduce alcune importanti modifiche al codice della proprietà industriale. Quali sono le principali novità?

a cura di

redazione Memento

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La Legge 102/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023, introduce numerose modifiche al codice della proprietà industriale a partire dal 23 agosto 2023, data di entrata in vigore del provvedimento. Quali sono le novità principali? La legge, tra le altre, introduce le seguenti novità: Cosa cambia? Articolo L. 102/2023 Argomento Novità 2 Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere Chi ne ha interesse, può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. La stessa attribuisce priorità della domanda di registrazione, a condizione che la domanda sia depositata entro 6 mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati 3 Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Se non effettua la comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto 4 Uffici di trasferimento tecnologico Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto a tale ufficio è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio 5 Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano Se, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo 6 Aumento della sanzione amministrativa Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 Fonte: Legge 102/2023_GU 8 agosto 2023 n. 184

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