mercoledì 09/08/2023 • 14:38
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 9 agosto 2023, ha istituito 2 codici tributo per il versamento, tramite mod. F24 ELIDE, delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 50 del 9 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti due codici tributo per il versamento, tramite mod. F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi: “1718” denominato “Emersione delle cripto-valute – art. 1 c. 138 a 142, L. 197/2022 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”; “1719” denominato “Emersione delle cripto-attività – art. 1 c. 138 a 142, L. 197/2022 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione”. In sede di compilazione del mod. “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In particolare: nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”; nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore. Si ricorda che la procedura di regolarizzazione consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (previsti dall'art. 4 c. 1 DL 167/90) e che hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente apposita istanza e versando un importo commisurato al valore delle criptoattività e/o dei redditi non dichiarati. Fonte: Ris. AE 9 agosto 2023 n. 50
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