venerdì 11/08/2023 • 06:00
La possibilità di svolgere attività lavorativa sia in Italia sia in altri Stati rappresenta un'opportunità per il datore di lavoro ma anche per il lavoratore favorita dalla normativa internazionale di sicurezza sociale nell'ambito dell'Unione Europea.
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Le imprese che si internazionalizzano possono contare sulla possibilità di impiegare lo stesso dipendente in due o più Stati. Il caso potrebbe essere per esempio quello di un responsabile finanziario che lavora per lo stesso datore di lavoro sia in Italia, sia in un altro Stato dell'UE ove si reca regolarmente per una o due volte la settimana. La richiamata possibilità di lavorare in due o più Stati rappresenta un fenomeno crescente, facilitato da servizi di trasporto ad alta velocità a costi contenuti, ma anche dalla tecnologia che consente di svolgere da remoto una serie di attività che normalmente vengono rese da una sede di lavoro.
Il fenomeno viene favorito nell'ambito dei Paesi in cui trova applicazione il Regolamento europeo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, Reg. 883/2004, che garantisce attraverso una serie di disposizioni l'unicità della legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori impegnati in più Stati. In altri termini le norme di diritto internazionale, contenute nel richiamato regolamento, consentono al lavorare che presta attività in più Stati di pagare i contributi in un solo Stato, individuato in applicazione di articolate disposizioni illustrate nelle seguenti note.
Unicità della legislazione previdenziale
Il principio dell'unicità della legislazione previdenziale, che ispira il Reg. CE 883/2004 in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, consente al datore di lavoro e al dipendente di versare i contributi previdenziali in un solo Stato, anche se l'attività lavorativa è svolta in parte in un altro Stato.
La regola dell'unicità della legislazione previdenziale vuole evitare la frammentazione della contribuzione tra più Stati in cui trova applicazione il Reg. CE 883/2004, nonché stimolare la libera circolazione dei lavoratori motore per l'integrazione tra gli Stati e per lo sviluppo del mercato unico.
Il Reg. 883/2004 è stato adottato non solo dai 27 Paesi dell'UE, ma anche dalla Svizzera, dagli Stati dello Spazio economico europeo quali Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Inoltre, le disposizioni del Reg. 883/2004, previste per i lavoratori impegnati in più Stati, sono state riprese dal Regno Unito dopo gli effetti della Brexit. In particolare, nei rapporti con il Regno Unito il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è garantito dal Protocol on Social Security Coordination (PSSC) contenuto nel Trade and Cooperation Agreement (TCA), firmato il 30 dicembre 2020 dall'UE e il Regno Unito, le cui regole in tema di lavoro svolto in due o più Stati sono del tutto analoghe a quelle contenuta nel Reg. 883/2004.
Infine, nel caso della Groenlandia continua a trovare applicazione il precedente Reg. 1408/71, sostituito dal Reg. 883/2004, le cui disposizioni sono sempre ispirate dal principio dell'unicità della legislazione previdenziale applicabile.
Lavoro svolto in più Stati
Nel caso il lavoro subordinato venga svolto in più Stati in cui trova applicazione il Reg. 883/2004 o il PSSC, nei rapporti con il Regno Unito, una sola legislazione previdenziale risulta applicabile, quindi, i contributi saranno dovuti soltanto in uno Stato.
Il Reg. 883/2004 all'art. 13 individua la legislazione previdenziale applicabile distinguendo il caso in cui il dipendente svolga una parte sostanziale dell'attività lavorativa nello Stato di residenza dal caso in cui, invece, l'attività svolta nello Stato di residenza del dipendente non rappresenti una parte sostanziale dell'attività lavorativa complessivamente esercitata.
Nell'ipotesi il lavoratore dipendente, impiegato in più Stati, eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato dove risiede la contribuzione sarà ivi dovuta. Il caso potrebbe essere quello del lavoratore residente in Italia che svolge attività lavorativa anche in Francia e in Svizzera, ma una parte sostanziale dell'attività lavorativa viene prestata in Italia.
La parte sostanziale dell'attività lavorativa complessivamente esercitata si considera svolta nello Stato di residenza del lavoratore qualora, attraverso una valutazione globale dell'attività lavorativa, risulti che almeno il 25% dell'orario di lavoro o della retribuzione siano relative al lavoro svolto nello Stato di residenza. Nella valutazione possono essere considerati anche altri parametri nonché l'evoluzione e le caratteristiche dell'attività proiettata nei 12 mesi successivi alla data in cui si procede alla determinazione della legislazione da applicare, come previsto dall'art. 14, par. 8 e 10, Reg. CE 987/2009.
Nell'ipotesi il lavoratore subordinato non svolga una parte sostanziale dell'attività nello Stato di residenza, il dipendente sarà soggetto, alternativamente:
Le richiamate regole consentono al lavoratore di rimanere soggetto alla legislazione di un solo Stato e al datore di lavoro di poter soddisfare esigenze operative impiegando, senza dover procedere con registrazioni e contribuzioni in più Stati, uno stesso lavoratore in più Stati.
L'applicazione della richiamata disposizione necessità dell'ottenimento del certificato di copertura previdenziale A1 per lavoratori subordinati impiegati in più Stati, rilasciato dall'INPS o dall'autorità estera la cui legislazione previdenziale trova applicazione.
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