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sabato 05/08/2023 • 06:00

Lavoro Assunzione di lavoratori stranieri

Immigrazione: revisionati requisiti della Carta Blu UE

Le dinamiche di immigrazione in Italia sono state nuovamente affrontate dal Consiglio dei Ministri durante la seduta n. 43 tenutasi il 17 luglio. Complice l’avvicinarsi del termine di recepimento della direttiva UE 2021/1883, il 18 novembre 2023, il centro della discussione è stato il permesso di soggiorno c.d Carta Blu UE.

di Fabiola Giornetta - Consulente del lavoro - Ceccato & Tormen Partners

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  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La carta blu UE è un permesso di soggiorno fuori quota, rivolto ai lavoratori stranieri altamente qualificati la cui disciplina, nell'ambito dell'ordinamento italiano è contenuta nell'articolo 27 quater del Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. 286/98. Nello specifico, si tratta di un permesso di matrice europea introdotto dapprima dalla direttiva 2009/50/CE recepita in Italia con D.Lgs. 108/2012. La stessa UE nel 2021 ha voluto rivedere e allargare le maglie della carta blu nell'ottica di incentivarne l'utilizzo, da qui il senso della direttiva 2021/1883 che abroga la precedente 2009/50.

Il testo del decreto legislativo convenuto dal Consiglio dei Ministri non è ancora definitivo, tuttavia, il dossier 31 Luglio 2023 (“Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati l senato e dalla camera dei deputati”) ne fornisce il contenuto che, seppur passibile di emendamenti con ogni probabilità confluirà nel testo definitivo.

Lo schema di decreto legislativo

Il testo del decreto approvato in esame preliminare si compone di due articoli:

il primo reca la disciplina aggiornata (con annesso indice) modificando il testo dell'art 27 quater e l'articolo 22 del TUIM in materia di perdita del posto di lavoro del lavoratore straniero che riguarda tutti i lavoratori stranieri e non solamente gli altamente specializzati.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Requisiti oggettivi

L'articolo 1 comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'art 27-quater incidendo sui requisiti oggettivi di accesso alla Carta blu UE. In particolare in base alle nuove disposizioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati, alternativamente in possesso:

  • del titolo di istruzione superiore di livello terziario (al momento non meglio specificato), rilasciato da un'autorità competente nel paese dove è stato conseguito, attestante il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale (attualmente è prevista la durata almeno triennale), o
  • di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”).

Sempre quali requisiti oggettivi sono introdotte anche le seguenti due forme di accesso:

  • il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
  • il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, con riferimento a dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25).

Al fine di rappresentare meglio la portata dei requisiti oggettivi succitati si riportano di seguito alcune indicazioni:

-nel definire i “titoli di istruzione superiore” rilevanti la direttiva 2021/1883UE (articolo 2, primo paragrafo, numero 8), si riferisce ad un percorso di studi almeno triennale.

-ai sensi del decreto succitato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, le conoscenze proprie del citato livello 5 sono "integrate, complete, approfondite e specializzate, con consapevolezza degli ambiti di conoscenza". In particolare, dunque le abilità del livello 5 consistono nell'“utilizzare, anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni un'ampia gamma di metodi, prassi, protocolli e strumenti, in modo consapevole e selettivo anche al fine di modificarli, attivando un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che consentono di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali. Tipicamente: analisi e valutazione, comunicazione efficace rispetto all'ambito tecnico e gestione delle criticità". In particolare, l'autonomia e la responsabilità di tale livello consistono nel "garantire la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo, identificando le decisioni e concorrendo al processo attuativo, in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamenti ricorrenti e imprevisti".

Attualmente, l'art. 27-quater, lettera a), del testo unico sull'immigrazione, fa riferimento ai "livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia", ove:

  1. il livello 1 è relativo a "Legislatori, imprenditori e alta dirigenza";
  2. il livello 2 è relativo a "Professioni intellettuali, scientifiche e di alta specializzazione";
  3. il livello 3 fa riferimento alle "Professioni tecniche".

-Il dossier del 31 luglio scorso precisa che per istruzione terziaria si intende quel sistema di istruzione che segue i percorsi di istruzione di scuola secondaria di secondo grado (costituiti dai licei e dagli istituti tecnici e professionali). Il riferimento è pertanto tra gli altri a:

  1. le università, le lauree (triennali), le lauree magistrali (biennali o a ciclo unico di 5 o 6 anni), i dottorati di ricerca, i master universitari di 1° e di 2° livello post laurea e post laurea magistrale, le scuole di specializzazione post laurea;
  2. le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in particolare, i percorsi di istruzione terziaria del 1° ciclo (triennali), del 2° ciclo (biennali) e del 3° ciclo (corrispondenti ai dottorati di ricerca svolti presso le università);
  3. gli istituti tecnologici superiori (cosiddetti ITS Academy);
  4. i percorsi di formazione terziaria finalizzati alla specializzazione di natura tecnica, di durata biennale.

Requisiti soggettivi

Lo schema di decreto estende la platea dei soggetti che possono richiedere il rilascio della Carta blu UE, includendo anche seguenti soggetti precedentemente esclusi, quali:

  • i beneficiari di protezione internazionale (rimangono esclusi coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale);
  • i lavoratori stagionali;
  • coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intrasocietari ai sensi dell'articolo 27-quinquies TUIM;
  • i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal D.Lgs. 30/2007.

Procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro

Si prevede che il datore di lavoro debba indicare unitamente alla domanda:

  • la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi - in luogo della durata di un anno come prevede la formulazione vigente;
  • i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero (attualmente si prevede che siano allegati solo il titolo di istruzione o la qualifica professionale superiore). Nello specifico si fa qui riferimento ai requisiti di accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente;
  • l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'importo non deve essere in ogni caso inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT (attualmente l'importo non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero circa 28mila euro). A questo proposito la direttiva 2021/1883/CE prevede che la retribuzione annuale debba essere almeno pari al valore appositamente stabilito dallo Stato membro, ovvero non inferiore a 1,0 volte né superiore a 1,6 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato medesimo;
  • Inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Titolare della Carta Blu UE

Il periodo entro il quale il lavoratore altamente qualificato può esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stata rilasciato il titolo di soggiorno è ridotto da 2 anni a 12 mesi. Allo stesso modo si riduce da 2 anni a 12 mesi il termine entro il quale il cambiamento del datore di lavoro è soggetto all'autorizzazione della Direzione territoriale competente. Sono inoltre introdotte due deroghe che autorizzano il titolare di Carta blu UE: durante il periodo di disoccupazione, a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE; a esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

Carta blu UE rilasciata da un diverso Stato membro

Il periodo di lavoro e di permanenza nel territorio dello stato che ha rilasciato la carta blu UE è ridotto a 12 mesi (anziché 18) decorsi i quali il soggetto potrà fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare una attività lavorativa specializzata. A questa previsione la disposizione in commento aggiunge che l'interessato può esercitare l'attività lavorativa per un periodo superiore a 90 giorni, previo rilascio del nulla osta.

Inoltre, nel caso in cui lo straniero faccia ingresso nel territorio nazionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro per poter fare ingresso in Italia senza visto è ridotto a 6 mesi. In questi casi, nel presentare la domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro dovrà indicare, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto sopra indicato, anche: gli estremi della Carta blu Ue valida rilasciata dal primo Stato membro; gli estremi del documento di viaggio valido.

Le verifiche devono essere ultimate entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, salvo circostanze eccezionali. Ad ogni modo in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa.

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