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lunedì 07/08/2023 • 06:00

Fisco Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata della lite tributaria: sì al rimborso IVA

Il cessionario/committente o il cedente/prestatore che abbia aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie potrà presentare la domanda di rimborso IVA entro 2 anni dalla restituzione alla controparte della medesima dell'imposta pagata a titolo di rivalsa, qualora abbia detratto l'IVA indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa o recuperata attraverso note di variazione.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Una società svizzera ed il suo rappresentante fiscale in Italia, oltre ad avere in essere tale rapporto, hanno stipulato vari contratti di distribuzione ove la prima ricopre il ruolo di produttore/cedente. Ai fini della corretta applicazione della politica di transfer pricing, era possibile che la svizzera corrispondesse a quella italiana e/o ad una terza (fusa per incorporazione nella società italiana) delle somme a titolo di aggiustamento dei prezzi di trasferimento, che potevano essere effettuati:

  • in aumento, il prezzo applicato era incrementato rispetto a quello originario e le cedenti emettevano una fattura o nota di debito nei confronti della società svizzera;
  • in diminuzione, in tal caso il prezzo applicato alla cessionaria svizzera da quella italiana e/o dalla terza (cedenti) doveva essere ridotto rispetto a quello originario e queste ultime emettevano una nota di credito nei confronti della compagine svizzera.

Tutte le transazioni risultavano assoggettate ad IVA sul suolo italiano, trattandosi appunto di modifiche contrattuali del prezzo di prodotti ceduti in Italia.

L'Agenzia delle entrate non concordava con l'applicazione dell'IVA alle note di credito e fatture/note di debito e, pertanto emetteva vari avvisi di accertamento, inerenti alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2018. Quanto agli anni 2014 e 2015, veniva negata la detrazione dell'IVA applicata dalle cedenti alle fatture emesse per aggiustamenti di transfer princing. Tali avvisi venivano impugnati dalla società svizzera e dal rappresentante fiscale innanzi alla CTP che, in parziale rigetto dei riuniti ricorsi, confermava la legittimità degli avvisi, accogliendo contestualmente la domanda relativa agli interessi di mora ed alle sanzioni irrogate. L'Ufficio appellava la sentenza in CTR, in relazione a tale parte (interessi e sanzioni).

Per l'annualità 2016 veniva notificato un accertamento alla società italiana (rappresentante fiscale) inerente a una nota di credito emessa a favore della compagine svizzera, quale cessionario, in cui si contestava la detraibilità dell'IVA applicata, richiedendo altresì il pagamento di interessi e sanzioni.

Infine, per l'anno 2018 la società svizzera risultava destinataria di un accertamento con il quale l'Ufficio contestava l'indetraibilità dell'IVA applicata dalla società italiana. Su determinate fatture, chiedendo altresì il pagamento di interessi e sanzioni. Quest'ultima risultava poi destinataria di un accertamento che contestava la detraibilità dell'IVA relativa ad una nota di credito emessa nei confronti della svizzera, con richiesta di pagamento di interessi e sanzioni. Tutti e tre gli avvisi venivano impugnati in CGT.

Le società, vista la previsione di cui alla Legge di Bilancio 2023, hanno presentato domanda di definizione agevolata delle liti tributarie (art. 1, commi da 186 a 202, Legge 197/2022), chiedendo altresì, una volta definito il contenzioso, di ottenere la restituzione dell'IVA ai sensi dell'art. 30-ter, c. 2, DPR 633/72.

L'Agenzia delle entrate, in relazione all'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta e disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, all'art. 1, commi da 186 a 202 – integrata poi dai documenti di prassi quali la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, si è soffermata sulla questione nodale relativa alla possibilità di recuperare, da parte dei cedenti, l'IVA che  costoro vorrebbero restituire alle proprie controparti/cessionari, pari all'imposta che questi ultimi dovrebbero corrispondere in sede di definizione.

Sul punto è stato puntualizzato che l'art. 30-ter, c. 2, DPR 633/72 pone tra le condizioni necessarie per la presentazione della domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, applicata ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la circostanza che la stessa IVA sia stata accertata in via definitiva dal fisco.

In precedenza era stato puntualizzato come in merito alla definizione agevolata delle controversie (art. 6 D.L. 119/2018), di un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA indetraibile in capo alla cessionaria, con la definizione agevolata il procedimento può essere considerato concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata, con la conseguenza che il cedente è legittimato, in applicazione proprio dell'art. 30-ter, c. 2, DPR 633/72, a presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario dell'importo pagato a titolo di rivalsa (Int. 128 e 129/2019). In tali documenti di prassi erano state poi richiamate, a loro volta, le conclusioni raggiunte con la Circolare 23/E/2017, ossia che il cedente o prestatore che avesse validamente aderito alla definizione poteva avvalersi della disposizione di cui all'art. 60, c. 7, DPR 633/72, in base al quale il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Il parere dell'Agenzia

Per l'Ufficio, l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria da parte del cessionario/committente o cedente/prestatore che abbia detratto l'IVA indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa o recuperata attraverso note di variazione, legittima il cedente/prestatore o il cessionario/committente, nei limiti delle somme corrisposte alla controparte ai fini della definizione, a presentare domanda di rimborso ex art. 30-ter dpr 633/1972 entro il termine di due anni dalla data di restituzione alla controparte medesima dell'IVA pagata a titolo di rivalsa.

Quanto al rimborso, per l'Agenzia potrà avvenire per un importo pari a quanto restituito alla controparte, che non potrà essere superiore a quanto effettivamente pagato in sede di definizione agevolata della controversia, risultando pari al valore della stessa per i giudizi pendenti in secondo grado e pari al 90% del valore della stessa per quelli pendenti in primo grado. In caso di pagamento dilazionato, rileveranno le rate effettivamente pagate.

Infine, quanto alla definizione agevolata delle liti, avente appunto ad oggetto gli avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA indetraibile in capo alle due società istanti, il procedimento potrà considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiari l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata. Di conseguenza, le società potranno appunto presentare domanda di restituzione ex art. 30-ter, c. 2, DPR 633/72, entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione alla controparte dell'importo pagato a titolo di rivalsa

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