martedì 01/08/2023 • 06:00
Il Fisco conferma quanto già chiarito in tema di definizione agevolata di un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA indetraibile in capo alla cessionaria: il cedente può chiedere il rimborso entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
redazione Memento
L'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria da parte del cessionario/committente o cedente/prestatore che abbia detratto l'IVA indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa o recuperata attraverso note di variazione, legittima il cedente/prestatore o il cessionario/committente, nei limiti delle somme corrisposte alla controparte ai fini della definizione, a presentare domanda di rimborso ai sensi dell'art. 30ter DPR 633/72 entro il termine di due anni dalla data di restituzione alla controparte medesima dell'IVA pagata a titolo di rivalsa. È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Risposta 408 del 31 luglio 2023 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 186-202, L 197/2022). Nel caso di specie, all'amministrazione finanziaria è stato chiesto di chiarire come le due società stanti possano recuperare, in qualità di cedenti, l'IVA che vorrebbero restituire alle proprie controparti/cessionari, pari all'imposta che questi ultimi dovrebbero corrispondere in sede di definizione. Nel parere espresso il Fisco ha esteso alla fattispecie i principi espressi dalla precedente prassi in riferimento alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dall'art. 6 DL 119/2018 conv. L. 136/2018. In particolare, con la Risp. AE 23 aprile 2019 n. 128 e. la Risp. AE 23 aprile 2019 n. 129, relative alla definizione agevolata di un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA indetraibile in capo alla cessionaria, era già stato chiarito che, con la definizione agevolata «il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata; conseguentemente il cedente è legittimato, in applicazione del comma 2 dell'articolo 30ter del d.P.R. n. 633 del 1972, a presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario dell'importo pagato a titolo di rivalsa». A tal fine, erano state richiamate le conclusioni tratte con la Circ. AE 25 settembre 2017 n. 23/E che si era pronunciata in merito agli effetti della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 11 DL n. 50/2017 conv. L. n. 96/2017). In tale occasione era stato chiarito che, il cedente o prestatore che avesse validamente aderito alla definizione, poteva avvalersi della disposizione di cui all'art. 60, c. 7, DPR 633/72, secondo cui «Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. [...]». Applicando gli stessi principi anche alla definizione attuale, il rimborso può avvenire per un importo pari a quanto restituito alla controparte, che non può essere superiore a quanto effettivamente pagato in sede di definizione agevolata della controversia. In particolare, nel caso di specie sarà pari al valore della controversia per i giudizi pendenti in secondo grado e al 90% del valore della controversia per quelli pendenti in primo grado. In caso di pagamento dilazionato di quanto dovuto per la definizione agevolata, rileveranno le rate effettivamente pagate. Anche con riferimento alla definizione agevolata disposta dalla legge di bilancio 2023, il procedimento potrà considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata. Conseguentemente, come anticipato, gli istanti potranno presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione alla controparte dell'importo pagato a titolo di rivalsa. Fonte: Risp. AE 31 luglio 2023 n. 408
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