giovedì 27/04/2023 • 06:00
Se al 1° gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate non era parte del giudizio, non è possibile accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Inoltre, l'Agenzia esclude dalla definizione delle controversie pendenti le sanzioni già definite.
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Definizione agevolata delle controversie tributarie: intervento in giudizio dell'Agenzia delle Entrate dopo il 1° gennaio 2023
Nella risposta ad interpello n. 306/2023, l'istante vuole sapere se la disposizione di favore preveda che l'Agenzia delle Entrate debba essere parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della disposizione (cioè al 1° gennaio 2023) oppure se sia sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata.
Volendo esemplificare la risposta dell'Agenzia, possiamo dire che in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio, non è possibile accedere all'istituto definitorio.
Il documento prende origine da un avviso bonario definito con sanzioni ridotte in modo “tardivo”. A questo punto, viene quindi emessa una cartella di pagamento contro la quale l'istante presenta ricorso davanti alla Corte di
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