Il caso
La vicenda origina dall'impugnazione di avvisi di rettifica dei dazi doganali e relative sanzioni a seguito della modifica della voce doganale relativa ad importazioni di pantofole da camera ad uso alberghiero, determinata, secondo la Dogana, da una differenza nel materiale della suola (plastica piuttosto che tessuto), con conseguente rideterminazione dell'aliquota daziaria al 16,9%.
I giudici di merito avevano già condiviso le doglianze dell'importatrice circa la corretta classificazione doganale della merce, mutuata dalle ITV prodotte originariamente in giudizio per merci identiche (come altresì dimostrato in giudizio dal correlato supporto fotografico) e rilasciate dall'Amministrazione fiscale belga, oltre che sulla base del parere espresso dalla Direzione doganale per il Veneto, supportata dal proprio laboratorio chimico doganale che aveva confermato la voce doganale utilizzata dall'importatrice/ricorrente.
Quanto alla ITV, la Dogana belga aveva precisato che la suola di materia tessile antiscivolo non era un rinforzo staccabile e scindibile bensì un elemento fondamentale che caratterizzava l'intera struttura della pantofola.
La Dogana, qui ricorrente e per quanto di interesse, ha sostenuto la violazione degli artt. 33 e 37 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) per non avere considerato la CTR l'esistenza di un vincolo delle autorità doganali unionali al riconoscimento dell'efficacia delle ITV solo nei riguardi dei titolari delle medesime e solo per le merci ivi indicate.
Il rilascio delle ITV
Disciplinate dagli articoli 33 e seguenti del CDU nonché da alcune disposizioni contenute nei regolamenti delegato e di esecuzione del codice unionale, le ITV sono finalizzate ad ottenere dalla Dogana una decisione sulla classificazione della merce nella Nomenclatura combinata (NC), sono altresì adottate su richiesta, sono vincolanti per le autorità doganali nei confronti del destinatario della decisione soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate e rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.
La richiesta di una ITV richiede attenta ponderazione da parte dell'istante dal momento che una volta emessa, come previsto dall'art. 34 del CDU, non può essere revocata a richiesta del destinatario della decisione né può essere modificata, potendo di contro l'autorità doganale annullarla se si basa su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente o infine revocarla o se non è più compatibile con l'interpretazione della Nomenclatura Combinata (NC) o in altri casi specifici.
La posizione della Cassazione che ricalca quella della Corte UE
Tale “vincolo oggettivo” alle sole merci oggetto di decisione amministrativa, non ha però impedito alla Corte UE di valutarne la dilatazione del perimetro di applicazione anche a situazioni relative ad operatori doganali differenti dai soggetti richiedenti tali decisioni oltre che a merci non oggetto da tali decisioni, ma identiche dal punto di vista classificatorio.
In tal modo nell'ordinanza in commento la Cassazione, riprendendo le argomentazioni già sviluppate dalla Corte UE (v. C-495/03), ha riconosciuto alla ITV una portata generale, sebbene questa sia obbligatoria per la Dogana solo in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia, purché però si riferisca a prodotti identici a quelli per cui ne viene invocata l'applicabilità da un diverso operatore.
Il giudice italiano sembra quindi aver modificato il proprio precedente contrario orientamento in materia (v. Cass. 2023/423, p. 2.1 e 2013/7717, p. 4.2), espressione dell'allora giurisprudenza della Corte UE (C-495/03, p. 27) ma dalla stessa a sua volta superata (v. C- 153/10, p. 43), secondo cui una ITV “crea diritti solo in capo al suo titolare e nei confronti delle sole merci in essa descritte; di conseguenza, nell'ambito di una controversia pendente dinanzi al giudice di uno stato membro, le parti non dispongono di alcun diritto personale di avvalersi” di una ITV relativa a merce analoga rilasciata ad un terzo dall'autorità di un altro Stato membro.
Conclude sul punto la Cassazione evidenziando che la ITV, rilasciata da un differente Stato membro ad un soggetto terzo ed avente ad oggetto merce identica a quella oggetto di importazione, anche se non vincolante è utilizzabile in giudizio come mezzo di prova documentale “al fine di individuare la corretta classificazione della merce, se tale mezzo di prova è consentito dalle norme processuali vigenti nello Stato membro” in materia di classificazione doganale ed al fine del successivo pagamento della fiscalità di confine (v. C- 153/10, p. 41-44).
Fonte: Cass. 19 luglio 2023 n. 21306