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martedì 08/08/2023 • 06:00

Fisco Dalla Cassazione

Dividendi: la Corte uniforma la tassazione alla disciplina convenzionale

I dividendi erogati da una società di diritto spagnolo a una persona fisica fiscalmente residente in Italia sono soggetti a tassazione in Italia, quale Stato di residenza del beneficiario, e in Spagna, quale Stato della fonte. In Spagna, l’imposta non può eccedere il 15% e va detratta dall’eventuale maggiore imposta da versare in Italia.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Con la sentenza del 17 luglio 2023 n. 20577, la Suprema Corte ha ribaltato il giudizio di secondo grado che, viceversa, aveva dichiarato non imponibili in Italia i dividendi percepiti dal socio (persona fisica) della società spagnola, sulla base dell'errata conclusione in base al quale l'applicazione della ritenuta del 15% in Spagna avrebbe già dovuto esaurire il prelievo erariale. Viceversa, nel ribaltare l'impostazione adottata dai giudici di merito, la Cassazione ha affermato che:

  • (in linea generale) l'articolo 10, comma 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito stipulata tra Italia e Spagna (firmata a Roma l'8.9.1977 e ratificata in Italia con la legge 29.9.1980 n. 663) prevede l'imponibilità dei dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente nello Stato di quest'ultimo (la regola generale, dunque, prevede l'applicazione delle imposte nello Stato di residenza del soggetto beneficiario dei dividendi ovvero, nel caso specifico, in Italia);
  • (tuttavia) il comma 2 del medesimo articolo 10 riconosce la possibilità di tassare i dividendi nello Stato contraente della società che paga i dividendi (ovvero, nel caso specifico, in Spagna) ed in conformità alla legislazione del medesimo Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta applicata in tale Stato non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi stessi.

Al riguardo, i giudici della Suprema Corte hanno ricordato che questo meccanismo di calcolo e tassazione è ulteriormente confermato dall'articolo 22 della medesima Convenzione che, in presenza di elementi di reddito imponibili in Spagna, riconosce la possibilità di considerare gli stessi anche in Italia, con l'accorgimento costituto dalla possibilità di dedurre l'imposta pagata in Spagna da quelle da pagare in Italia (in questo caso l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo).     

Per effetto dei principi sopra illustrati, la Cassazione ha riconosciuto l'erroneità della diversa tesi accreditata dalla CTR dell'Abruzzo, secondo cui, nel caso specifico, l'imposta pagata in Spagna avrebbe dovuto escludere qualsiasi imposizione in Italia (così operando, infatti, il divieto di doppia imposizione è stato trasformato in una sorte di beneficio fiscale, stante la tassazione dei dividendi in misura pari al solo 15%, inferiore a quella stabilita in Italia). La sentenza emessa dalla CTR dell'Abruzzo è stata quindi cassata con rinvio a nuovo giudizio alla CGT di II grado dell'Abruzzo, in diversa composizione.

Conclusioni

Per completezza di analisi si osserva che:  

  • nel caso di specie, la concessione del credito di imposta è dipesa dal fatto che, all'epoca dei fatti (ovvero il 2006), i dividendi concorrevano, anche se solo parzialmente, alla formazione del reddito complessivo (viceversa, allo stato attuale, stante la necessità di applicare la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%, il credito di imposta non sarebbe più spettante);
  • nei casi in cui una Convenzione internazionale preveda l'esenzione in Italia quale metodo per eliminare la doppia imposizione (come nel caso delle Convenzioni internazionali Italia – Brasile e Italia - Germania), è corretto non dichiarare né assoggettare a tassazione tale reddito in Italia; ciò, anche nell'ipotesi in cui il reddito estero non abbia subito alcuna tassazione in uscita (si veda: Cass. 20.11.2019 n. 30140).

Fonte: Cass. 17 luglio 2023 n. 20577

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