martedì 08/08/2023 • 06:00
I dividendi erogati da una società di diritto spagnolo a una persona fisica fiscalmente residente in Italia sono soggetti a tassazione in Italia, quale Stato di residenza del beneficiario, e in Spagna, quale Stato della fonte. In Spagna, l’imposta non può eccedere il 15% e va detratta dall’eventuale maggiore imposta da versare in Italia.
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Con la sentenza del 17 luglio 2023 n. 20577, la Suprema Corte ha ribaltato il giudizio di secondo grado che, viceversa, aveva dichiarato non imponibili in Italia i dividendi percepiti dal socio (persona fisica) della società spagnola, sulla base dell'errata conclusione in base al quale l'applicazione della ritenuta del 15% in Spagna avrebbe già dovuto esaurire il prelievo erariale. Viceversa, nel ribaltare l'impostazione adottata dai giudici di merito, la Cassazione ha affermato che:
Al riguardo, i giudici della Suprema Corte hanno ricordato che questo meccanismo di calcolo e tassazione è ulteriormente confermato dall'articolo 22 della medesima Convenzione che, in presenza di elementi di reddito imponibili in Spagna, riconosce la possibilità di considerare gli stessi anche in Italia, con l'accorgimento costituto dalla possibilità di dedurre l'imposta pagata in Spagna da quelle da pagare in Italia (in questo caso l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo).
Per effetto dei principi sopra illustrati, la Cassazione ha riconosciuto l'erroneità della diversa tesi accreditata dalla CTR dell'Abruzzo, secondo cui, nel caso specifico, l'imposta pagata in Spagna avrebbe dovuto escludere qualsiasi imposizione in Italia (così operando, infatti, il divieto di doppia imposizione è stato trasformato in una sorte di beneficio fiscale, stante la tassazione dei dividendi in misura pari al solo 15%, inferiore a quella stabilita in Italia). La sentenza emessa dalla CTR dell'Abruzzo è stata quindi cassata con rinvio a nuovo giudizio alla CGT di II grado dell'Abruzzo, in diversa composizione.
Conclusioni
Per completezza di analisi si osserva che:
Fonte: Cass. 17 luglio 2023 n. 20577
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