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sabato 29/07/2023 • 06:00

Fisco AGENZIA DELLE ENTRATE

Imposta di bollo nei contratti pubblici: i chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 28 luglio 2023 n. 22/E recante i chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto pubblico.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con il decreto legislativo 31 marzo 2023 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici recependo le direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 28 luglio 2023 n. 22/E recante i chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto pubblico, contenute nell'articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice medesimo.

Ambito applicativo

Il comma 10 dell'articolo 18 del Codice dispone che con la tabella allegata al codice viene individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

L'articolo 1, comma 1 dell'allegato al Codice stabilisce che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato.

Determinazione dell'imposta di bollo

Viene introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo: tale modalità di determinazione dell'imposta di bollo dovuta deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, per i quali l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 prevede una differente misura forfetaria del tributo.

Come risulta nella tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice, il valore dell'imposta di bollo si determina nel seguente modo:

  • euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;
  • euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
  • euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
  • euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
  • euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'imposta sul valore aggiunto: anche ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Natura sostitutiva dell'imposta di bollo

Il pagamento dell'imposta in commento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto: rimangono escluse le fatture, note e simili che continuano ad applicare le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo. Analogo discorso vale per gli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

Il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642/1972.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo scomputando l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642/1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

Modalità telematiche di versamento

L'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE): ulteriori modalità di versamento potranno essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

I codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto sono i seguenti:

  • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

Decorrenza temporale

Le disposizioni in materia di imposta di bollo relative al Codice dei contratti pubblici nonché quelle contenute nell'allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

La previgente disciplina di cui al DLgs n. 50/2016 continuerà ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Fonte: Circ. AE 28 luglio 2023 n. 22

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a cura di

redazione Memento

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