I quesiti presentati all'Agenzia delle Entrate
Le società istanti rappresentavano, sia per quanto riguarda i debiti d'imposta derivanti dall'esercizio dell'attività delle “scommesse sportive” – risposta n. 394 – che dall'attività di “conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi di intrattenimento e divertimento” – risposta n. 395, all'Agenzia delle Entrate la volontà di acquisire, mediante cessione del credito, i crediti d'imposta maturati da terzi dell'articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.
Come è noto, si tratta dei crediti fiscali generati per il sostenimento di spese per gli interventi di cui all'articolo 119 (cd. superbonus) e all'articolo 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ''edilizi'' diversi dal superbonus) del medesimo DL 34/2020 che danno diritto ad una detrazione.
Naturalmente, come spesso accade l'esaurimento della tax capacity da parte del titolare del credito e la necessità di utilizzare il credito in maniera orizzontale (i crediti derivanti dai bonus edilizi devono essere utilizzati nell'anno di competenza e non possono essere “riportati a nuovo” nelle annualità successive), inducono i titolari dei crediti (anche per esigenze di finanza aziendale), in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d. Lgs. del 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.
Sostanzialmente, veniva richiesto all'Agenzia delle Entrate di esprimere un parere circa la possibilità di versare le somme a debito dovute a titolo di PREU (imposta unica sulle scommesse e giochi) utilizzando il modello F24accise, accedendo alla compensazione con crediti per altre imposte, tra cui in particolare i crediti derivanti dai bonus fiscali, di cui agli articoli 119 e 121, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Le risposte dell'Agenzia delle Entrate (nn. 394 e 395)
L'Amministrazione Finanziaria, nel fornire la propria risposta al quesito presentato, fa esplicito riferimento ad una precedente risposta offerta come riscontro all'istanza d'interpello n. 435, del 25 agosto 2022.
La normativa, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un'unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.
Se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2;
è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Nei casi sopra elencati, i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.
Nel caso di specie, le norme, che disciplinano la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento e sulle scommesse, richiamano espressamente le modalità di pagamento stabilite dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Risultano, peraltro, istituiti i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ''importi a debito versati'' nella specifica sezione ''Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione'' del modello di versamento ''F24 Accise''.
L'Agenzia ha ritenuto, quindi, condivisibile la soluzione prospettata dai contribuenti, nel senso che è possibile compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 119 (cd. superbonus) e 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ''edilizi'' diversi dal superbonus), acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'' a fronte di debiti fiscali concernenti l'imposta unica sulle scommesse e i giochi.
Eventuali responsabilità penali e amministrative relativamente alla spettanza ab origine del credito acquistato
L'Agenzia delle Entrate nella parte finale delle proprie risposte sottolinea come resta “integro il potere di controllo da parte degli organi competenti” facendo riferimento ad eventuali responsabilità amministrative e penali tributarie del cessionario in concorso con il soggetto cedente, nel caso in cui il credito risulti ab origine inesistente o non spettante.
L'art. 121 decreto-legge n. 34/2020 esclude l'esercizio delle azioni di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a carico del cessionario, qualora l'acquirente dei crediti fiscali non abbia concorso nella violazione dell'originario beneficiario della detrazione. In tutti i casi, potrà essere destinatario di sequestro preventivo in quanto in alcun modo questi viene legittimato a detenere ed addirittura utilizzare crediti d'imposta inesistenti perché privi di un legittimo titolo originario, generatore dei crediti poi ceduti. Ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 28ter d.l. n. 4/2022 dove viene indicato espressamente il sequestro a carico del cessionario (la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nel ritenere legittimo, nel caso di inesistenza o non spettanza ab origine del credito, il sequestro del credito, quale prodotto, profitto e/o prezzo del reato, presente nel cassetto fiscale del cessionario in esito all'operazione di cessione).
Il legislatore ha introdotto l'obbligo per il cedente di produrre un'attestazione che “certifichi” l'esecuzione dei controlli antiriciclaggio propedeutici all'effettuazione dell'operazione di cessione del credito.
Tale attestazione dovrà dare atto dell'esecuzione di appropriati controlli di “adeguata verifica della clientela” sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista oggettivo, così come previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia per la verifica antiriciclaggio in tema di cessione di crediti fiscali.
Solo nel caso del possesso di tali evidenze, il cessionario potrà provare la propria buona fede nell'operazione di acquisto del credito, evitando, in tal modo, circostanze pregiudizievoli da un punto di vista legale (fatta salva la sequestrabilità del credito stesso).