Il controllo si attiva in genere, quando il 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a criteri che vengono individuati da un provvedimento (da emanare di anno in anno) e se si determina un rimborso superiore ai 4mila euro.
Per accelerare le operazioni di rimborso, evitando il controllo preventivo delle Entrate, il contribuente potrebbe decidere di abbassare il credito sotto soglia utilizzando il Quadro I del modello 730, manifestando la volontà di utilizzare una parte del credito risultante in compensazione con altri tributi.
Gli elementi di incoerenza
Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2023, sono stati individuati gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.
Si fa riferimento:
allo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
alla presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
alla presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Tali elementi permettono sia di individuare situazioni nelle quali i dati possono essere in qualche modo alterati, che casi nei quali vi è invece una errata compilazione del modello trasmesso.
La presenza di situazioni a rischio sulla base di irregolarità verificatesi negli anni precedenti, sembra indirizzata a veicolare i controlli in tutte quelle situazioni nelle quali le irregolarità commesse negli anni precedenti possano in qualche modo influire sia sul riporto dei dati nelle dichiarazioni successive, sia ad evitare che rettifiche operate in una certa annualità possano ripetersi in anni successivi.
Il citato provvedimento trova la propria fonte normativa nell'articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014, il quale prevede, che la stessa Agenzia delle Entrate possa effettuare dei controlli preventivi nel caso in cui il 730 venga presentato, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, che devono:
incidere sulla determinazione del reddito o dell'imposta;
presentare elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
determinare un rimborso di importo superiore a 4mila euro.
Tali controlli preventivi possono essere fatti in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Tempistiche del controllo e impatto sul rimborso
Il mod. 730 modificato rispetto alla “versione precompilata”, dal quale emerge un importo a rimborso, in presenza degli elementi di incoerenza indicati nel provvedimento citato, sarà sottoposto al controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate.
L'articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014 prevede che l'effettuazione dei controlli preventivi debba avvenire:
entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
entro quattro mesi dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Viene anche stabilito (sempre nel comma 3-bis) che il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo dovrà essere erogato dall'Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
L'Agenzia delle Entrate (circolare 4 del 12 marzo 2018) ha chiarito che, se il contribuente si è rivolto ad un Caf/professionista o ha richiesto l'assistenza fiscale al proprio sostituto d'imposta, e la dichiarazione 730 è stata inclusa nei controlli preventivi, non viene reso disponibile il risultato contabile per l'effettuazione del conguaglio sulla retribuzione, e la stessa Agenzia informa il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (codice CO nella ricevuta).
Il Caf/professionista informerà il contribuente che l'Agenzia delle Entrate disporrà l'erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo, e non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
Il Caf/professionista non dovrà in nessun caso comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.
Il sostituto d'imposta che ha prestato assistenza diretta dovrà informare il contribuente che l'eventuale effettuazione del conguaglio da parte del sostituto d'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, comma 3, Dlgs 241/1997.
Per le dichiarazioni 730 presentate direttamente dal contribuente sottoposte a controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata e con un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione della dichiarazione.