Prima sarà presentata la dichiarazione, prima il datore di lavoro potrà erogare i rimborsi dei crediti d'imposta o trattenere (scaglionando in caso di rateizzazione) le imposte a debito.
A seguito del risultato della liquidazione, le somme che ne conseguono dovranno essere rimborsate o trattenute sulla prima retribuzione utile, nello specifico, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Ai sostituti d'imposta il risultato della liquidazione del modello 730 viene comunicato attraverso il mod. 730-4. Il modello è reso disponibile con l'apposito modello di comunicazione trasmesso all'Agenzia delle Entrate. Alcuni modelli 730-4 potranno essere sottoposti al preventivo controllo dell'Agenzia delle Entrate, perché contenenti rimborsi di entità elevata o perché non congrui, e in presenza di anomalie i modelli 730-4 non saranno trasmessi ai sostituti d'imposta. Al termine delle attività di controllo, il rimborso al contribuente sarà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Conguagli sulla prima retribuzione utile
I sostituti d'imposta devono tener conto del risultato del modello 730. Il debito, (saldo e acconto), o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte, è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.
I conguagli devono essere eseguiti sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il menzionato prospetto di liquidazione.
Limitatamente alla esecuzione dei conguagli, si è passati da un criterio “fisso” (prima erano previsti sulla retribuzione di luglio) ad un criterio “mobile”, che dipende dal momento in cui il sostituto d'imposta riceve il prospetto 730-4. Ad esempio:
se il modello 730-4 è ricevuto dal sostituto d'imposta nel mese di giugno, le operazioni di conguaglio saranno contabilizzate a partire dalla retribuzione di luglio;
se il modello 730-4 è ricevuto dal sostituto d'imposta nel mese di luglio, le operazioni di conguaglio cominceranno con la retribuzione di agosto.
Il sostituto d'imposta può ripartire il debito in un numero di rate che derivano dalla scelta effettuata dal contribuente, fermo restando che l'ultima rata deve cadere massimo entro il mese di novembre.
Retribuzione di novembre insufficiente
Nel caso in cui la retribuzione netta di novembre sia inferiore agli acconti dovuti (risultanti dal prospetto di liquidazione), la parte residua deve essere trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, applicando sulla stessa l'interesse per incapienza pari allo 0,40% mensile.
Se vi è ulteriore incapienza rispetto anche alla retribuzione di dicembre, il sostituto di imposta deve comunicare al lavoratore l'importo che lo stesso dovrà provvedere a versare direttamente con le modalità previste per i versamenti in caso di presentazione del modello Redditi PF, calcolando anche gli interessi relativi al mese di gennaio. Non è possibile in questo caso chiedere la rateizzazione. Si ricorda che se il lavoratore intende esercitare l'opzione che gli consente la riduzione della seconda o unica rata di acconto, deve farne espressa comunicazione al sostituto di imposta entro il 10 ottobre.
Conguaglio a credito
In caso di conguaglio a credito, il rimborso delle imposte è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto a titolo di Irpef e/o di addizionali regionali e comunali relative ai compensi corrisposti allo stesso dipendente. Le somme risultanti a credito sono rimborsate a partire dalla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione 730-4.
Se le suddette ritenute, non sono sufficienti si può utilizzare l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti per lo stesso mese a tutti i dipendenti.
Conguaglio a debito e incapienza
Potrebbe capitare che la retribuzione del contribuente non sia sufficiente a coprire il debito tributario, dunque, si è in una situazione di incapienza. Nel caso in cui la retribuzione corrisposta risulti insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi dell'anno. In questo caso, sugli importi trattenuti nei mesi successivi al primo mese si applica l'interesse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione. Se entro il 31 dicembre il recupero non dovesse essere ancora completato, la quota residua ed i relativi interessi dovranno essere versati direttamente dal lavoratore entro il 16 gennaio 2024, previa comunicazione da parte del sostituto di imposta.
Rateizzazione del debito
Il contribuente può richiedere la rateizzazione delle somme a debito, in questo caso il sostituto calcola l'importo delle singole rate maggiorate dei relativi interessi, previsti nella misura dello 0,33% mensile (4% annuo), a partire da quella successiva al primo mese. Il numero massimo di rate è pari a 5, dovendosi concludere le operazioni di conguaglio nel mese di novembre.
Nel caso in cui, avendo chiesto il lavoratore la rateizzazione, la retribuzione mensile risulti insufficiente a coprire la rata, la parte residua della stessa rata deve essere trattenuta nel mese successivo con applicazione oltre all'interesse per rateizzazione (0,33%) anche quello per incapienza (0,40%). Elaborato lo stipendio di dicembre, nel caso in cui le imposte a debito non siano state ancora completamente trattenute il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che le quote residue delle imposte e dei relativi interessi dovranno essere versate direttamente in autotassazione.