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venerdì 28/07/2023 • 06:00

Fisco Rischio sismico

Sisma bonus e collegamento tra società venditrice e società acquirente

L'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento ad un interpello in tema di detrazioni  per  interventi  di  riduzione  del  rischio  sismico  (cd.  sisma bonus).

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di detrazioni  per  interventi  di  riduzione  del  rischio  sismico  (cd.  sisma bonus). Fruizione dell'agevolazione in caso di collegamento e/o rapporto societario tra società venditrice e società acquirente.

La  disposizione  in commento è inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d. ''Sismabonus'' (cfr. commi da 1­bis a 1­sexies del medesimo articolo 16), mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest'ultimo in quanto i beneficiari dell'agevolazione fiscale sono  gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

In particolare, la detrazione di cui al citato comma 1­septies riguarda l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi ­ mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati ­ eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare  che  provvedano  entro  18  mesi  dalla  data  di  conclusione  dei  lavori  alla successiva alienazione dell'immobile.

La  norma  si  riferisce  espressamente  agli  interventi  di  cui  al  comma  1­quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16­bis, comma 1, lettera i) del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati ­ anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente,  nei  limiti  consentiti  dalle  disposizioni  normative  urbanistiche  ­  e  che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

Beneficiari  dell'agevolazione sono  gli  acquirenti  delle nuove unità immobiliari, alienate dalle stesse imprese di costruzione entro il suddetto termine di 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 per cento oppure dell'85 per cento, a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro.

La  norma  di  riferimento  non  individua  nessuna specifica  caratteristica  da  appurare  in  capo  all'acquirente  al  fine  di  poter  fruire dell'agevolazione; sotto il profilo della ratio, come già ribadito in molteplici documenti di prassi, la misura, essendo finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità di tutti gli edifici, sia utilizzati come abitazioni che adibiti a sede di attività produttive, professionali,  o commerciali,  deve avere  un'applicazione  più ampia  possibile,  purché coerentemente al dettato normativo.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che l'esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra i due soggetti ­ venditore e acquirente ­ non escluda la possibilità per l'acquirente l'unità antisismica di beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 16 comma 1­septies del decreto legge n. 63 del 2013.

Per quanto riguarda, in particolare, il numero degli immobili acquistabili da una medesima  società,  si  richiama, in   particolare, la Risposta  ad interpello n.  57  del  31 gennaio 2022, nella parte in cui, nel ribadire l'assenza di una previsione normativa che limiti il numero massimo di unità immobiliari ammesse all'agevolazione in commento, riconosce per il contribuente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di più unità immobiliari, di cui all'articolo 16, comma 1­septies, del decreto legge n. 63 del 2013, nel limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Detto chiarimento, reso con riferimento all'ambito applicativo del cd ''Superbonus'', di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve intendersi naturalmente riferito anche al ''Sisma bonus­ acquisti'' qui in esame, cui il citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 fa espresso rinvio, prevedendone il potenziamento mediante l'innalzamento, nella misura del 110 per cento, della percentuale di detrazione spettante,  e  mantenendo  inalterati  i  presupposti  per  il  suo  riconoscimento,  tra  cui  la tipologia di interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso, l'Agenzia richiama l'interpello n. 556 del 25 agosto 2021, nella parte in cui evidenzia che solo ai fini del Superbonus, al termine degli interventi agevolabili, l'immobile deve avere ''natura residenziale'', mentre la tipologia dell'unità immobiliare  acquistata,  sia  essa  residenziale  o  produttiva,  è irrilevante  per quanto  riguarda  il  ''Sismabonus  acquisti'',  previsto  dal  comma  1septies,  articolo  16, decreto legge 63 del 2013.

FONTE: Risp. AE 27 luglio 2023 n 398

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