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venerdì 28/07/2023 • 06:00

Impresa Dinamiche assembleari

Assemblee societarie in remoto fino al 31 luglio 2023: e dopo?

Il Decreto Milleproroghe ha prorogato al 31 luglio 2023 il termine dello svolgimento a distanza delle assemblee societarie. Dopo la fine della normativa emergenziale, si ritiene utile privilegiare modalità che consentano lo svolgimento delle riunioni in modo efficiente.

di Vincenzo Iacovazzi - Avvocato - Of Counsel studio Tonucci & Partners

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Come tutti sappiamo, il principio ispiratore dell'art. 106 DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), poi convertito, era di impedire la paralisi delle attività societarie durante il periodo dell'emergenza Covid-19.

La disposizione normativa consente, infatti, di potere tenere assemblee e adunanze in ambito societario (ma anche per associazioni e fondazioni), con collegamenti telematici e sostanzialmente in modalità “ da remoto”.

Tale modalità ha fatto sì che si preservassero le dinamiche assembleari, pur in un periodo così difficile, che impediva le adunanze e gli assembramenti.

Gli elementi salienti della norma e le interpretazioni notarili

Gli elementi salienti di questa norma si possono riassumere come segue:

  • la possibilità, anche in deroga a quanto preveda lo statuto della società interessata, per i partecipanti alle assemblee di s.p.a, s.a.p.a., s.r.l., cooperative e mutue assicuratrici di intervenire alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto per corrispondenza o con mezzi telematici;
  • la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, che le assemblee di s.p.a, s.a.p.a., s.r.l., cooperative e mutue assicuratrici possano svolgersi esclusivamente con collegamenti a distanza, tramite mezzi di telecomunicazione, anche se presidente, segretario o notaio non si trovino nello stesso luogo;
  • per le società quotate o con titoli ammessi in sistema multilaterali di negoziazione o con azioni diffuse in misura rilevante presso il pubblico, la possibilità di designare, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il rappresentante ex art. 135 undecies T.U.F.;
  • per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le cooperative e le mutue assicuratrici, la possibilità di designare il rappresentante ex art. 135 undecies, I comma, T.U.F.

È importante tenere presente che la proroga di cui ci occupiamo è operante solo per le assemblee che si tengano entro il 31 luglio 2023. Non bisogna quindi ritenere che basti la convocazione entro detto termine per l'applicazione della disciplina che ci occupa. In questo senso dispone, infatti, il settimo comma dell'art. 106 in esame.

La portata innovativa della disposizione, che andava a modificare, tra l'altro, il consolidato principio della compresenza nello stesso luogo di presidente e segretario (o notaio) dell'assemblea, ha suscitato l'interesse degli interpreti. In particolare, sono intervenuti sull'argomento sia il Consiglio Notarile di Milano sia Il Comitato dei Notai del Triveneto.

Le interpretazioni notarili

Con una visione della tematica che va al di là della disciplina in esame, già nel 2021 il Consiglio Notarile di Milano si era pronunciato ,con la sua Massima 200 del 23 novembre 2021, per la possibilità che l'avviso di convocazione riportasse esclusivamente lo svolgimento dell'assemblea a distanza, con collegamenti telematici, senza l'indicazione di un luogo fisico per la riunione, a condizione che lo statuto prevedesse questa modalità di intervento. Tale facoltà viene ritenuta applicabile anche ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali, sempre che sia presente la clausola statutaria che consenta la partecipazione a queste adunanze avvalendosi di sistemi di telecomunicazione.

I Notai del Triveneto, invece, si sono soffermati sulle possibilità di avvalersi o meno di questa particolare modalità di svolgimento delle adunanze. Hanno tra l'altro ritenuto che la disciplina in  questione si applicasse all'assemblea degli obbligazionisti ed avevano posto l'accento sulla possibilità di ricorrere alla norma in questione solo qualora le deroghe fossero realmente necessarie per lo svolgimento delle assemblee durante la fase della pandemia. Per essi, infine, esiste una casistica che comunque impedisce il ricorso all'assunzione di decisioni tramite consultazione scritta o voto espresso per iscritto (ad esempio, in tema di riduzione del capitale sociale ex art.2482 bis, IV comma, c.c.).

Lo scenario dopo la fine della normativa emergenziale

Non potendo per definizione durare indefinitamente una disciplina che è nata in un periodo di emergenza, da tempo ci si interroga sullo scenario che seguirà la fine della cd. “normativa emergenziale” da Covid -19.

La dottrina si è ormai attestata su due filoni: il primo che ritiene che l'art.106 abbia comunque tracciato una strada che sarà comunque possibile percorrere anche dopo la chiusura di questa fase, perché il codice civile non vieterebbe la modalità qui esaminata (ma altri riterrebbero comunque necessaria un'apposita disposizione statutaria) mentre il secondo orientamento si attesta su posizioni più rigide e ritiene che invece esistano appositi divieti, ricavabili da diverse norme codicistiche, e che comunque prevedere lo svolgimento delle adunanze solo con mezzi telematici potrebbe divenire discriminatorio nei confronti di chi non ha possibilità di accedere a tali modalità  o non le padroneggi.

Dal mio modesto punto di vista, anche alla luce di quanto si è avuto modo di constatare in questi anni, ritengo che si debbano privilegiare modalità che consentano lo svolgimento delle riunioni in modo efficiente e rendano più facile la partecipazione alle stesse da parte degli aventi diritto, ovviamente nel rispetto della normativa vigente. Evocare la mancanza di dimestichezza con i mezzi di comunicazione moderna non può essere la giustificazione per bloccare i processi di modernizzazione delle dinamiche (in questo caso) societarie. In altri settori di notevole importanza (primo fra tutti il processo telematico o il rapporto dei cittadini con la pubblica amministrazione) questa via è già stata intrapresa, e, pur con le innegabili difficoltà che essa può comportare (soprattutto all'inizio), essa appare come quella che col passare del tempo ha più possibilità di affermarsi.

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