giovedì 27/07/2023 • 06:08
Nella compilazione del modello 730, il contribuente potrebbe non aver fornito al CAF tutti i dati necessari per la corretta compilazione della dichiarazione, e in questi casi si evidenzia la possibilità di effettuare una integrazione del modello originario.
Premettendo che il 730 originario può essere integrato entro determinati termini, le modalità di integrazione cambiano a seconda del risultato che deriva dalle modifiche apportate. Le situazioni da prendere in considerare sono le seguenti: integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata; integrazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta; integrazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta, sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata. Integrazione con risultato a favore Il contribuente che ripresenta il modello 730, e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito o un minore debito, o non hanno effetti sulla liquidazione delle imposte, e non riguardano i dati del sostituto di imposta può, entro il 25 ottobre 2023, presentare un nuovo modello 730/2023, indicando il codice 1 nella casella 730 integrativo del frontespizio. È possibile in questo caso presentare la dichiarazione integrativa tramite un CAF o professionista abilitato anche diverso da quello che ha presentato il modello 730 originario, anche se quest'ultimo è stato presentato al sostituto d'imposta o direttamente dal contribuente. In alternativa si può presentare un modello Redditi 2023 PF, usando l'eventuale differenza a credito in compensazione, o chiedendo il rimborso all'Agenzia delle Entrate. Considerato che nei casi di maggiore credito o minore debito, si tratta di correzioni a favore del contribuente, il modello Redditi può essere presentato entro il 30 novembre 2023, come dichiarazione correttiva nei termini, o entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi 2024 relativo al 2023, come integrativa a favore. La dichiarazione a favore può anche essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito che risulta dalla dichiarazione integrativa. In quest' ultimo caso l'importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Variazione dati del sostituto e altri dati Se non sono stati indicati tutti i dati necessari ad identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o gli stessi sono inesatti, si può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. Nel caso di specie si dovrà indicare il codice 2 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio". Se invece vi sono degli errori sui dati che non consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o gli stessi sono inesatti) e inoltre, non sono stati forniti tutti gli elementi in dichiarazione tali che la loro integrazione e/o rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito, oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare (sempre) entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo". Con riferimento ai codici 2 e 3, la presentazione del modello 730 integrativo deve essere effettuata presso lo stesso CAF o professionista abilitato che ha trasmesso il 730 originario, oppure presso qualsiasi CAF o professionista abilitato, se il 730 originario è stato presentato direttamente dal contribuente. Correzione con risultato a svantaggio del contribuente L'utilizzo del modello Redditi PF è invece obbligatorio per correggere il 730/2023 da cui emerga un minor credito o un maggior debito per il contribuente. Nello specifico potrà essere presentata una: dichiarazione correttiva nei termini entro il 30 novembre. Se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso); dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all'anno successivo. Se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste dall'applicazione del ravvedimento operoso; Potrà infine presentare una dichiarazione integrativa (art. 2 comma 8 del D.P.R. 322/1998) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Emergendo un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, e le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.
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