Con 376 pagine suddivise in due circolari nn. 14/E e 15/E l'Agenzia pubblica le istruzioni relative alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2022.
La circolare n. 14 costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato.
Vengono esaminate le disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d'imposta e sugli oneri e spese per cui spetta una detrazione dall'imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l'esposizione argomentativa per paragrafi che segue l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l'indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l'intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l'esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l'approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati.
La circolare contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità, e conservare.
Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell'Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo decreto.
A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445 del 2000.
Nel dettaglio sono analizzati, tra gli altri: spese sanitarie; interessi passivi per i mutui; spese per istruzione diverse da quelle universitarie e per istruzione universitaria; spese funebri; canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie; premi di assicurazione; spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale.
Verifiche di conformità
Interessanti appaiono le precisazioni sulle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e sull'eventuale responsabilità del CAF o del professionista abilitato. La responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alle seguenti verifiche:
corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
Il CAF o il professionista abilitato sono responsabili, in ordine alla documentazione presentata dal contribuente, per la non corretta verifica:
della corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
Gli intermediari che si accorgono in sede di controllo di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione.
Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell'onere ai fini del riconoscimento della spesa.
In generale, la responsabilità del CAF o del professionista non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all'inquilino.
Nei casi in cui il modello 730 presentato a un CAF o a un professionista abilitato con indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore ad euro 5.000 per l'utilizzo in compensazione mediante mod. F24 ovvero con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è necessario richiedere l'apposizione di uno specifico visto di conformità.
Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l'eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore ad euro 5.000.
La circolare n. 15 verte sui temi delle deduzioni, delle erogazioni liberali, delle altre detrazioni e dei crediti d'imposta contenuti nelle sezioni II, III C, V e VI del Quadro E – “Oneri e spese”, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d'imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.
Trovano posto, tra gli altri, i chiarimenti sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali, dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari e delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Vi è spazio anche per la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione e per le detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale.
Sono esaminati anche il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per la prima casa under 36 e infine l'Art bonus.
Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)
L'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprende «i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto»: i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del TUIR.
Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico: è, infatti, possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell'art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.
Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo.
Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti:
autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l'importo che sarà dedotto;
ricevuta di versamento dei contributi rilasciata dal fondo di previdenza o assicurazione. Se il documento è intestato al familiare a carico occorre annotare sullo stesso i riferimenti del soggetto che ha sostenuto l'onere;
CU.
Fonte: Circ. AE 19 giugno 2023 n. 14/E
Circ. AE 19 giugno 2023 n. 15/E