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martedì 25/07/2023 • 06:00

Fisco Bonus edilizi

Superbonus: quali sono le prossime scadenze

Il 30 settembre 2023 scade il termine del Superbonus 110% per le unifamiliari. Il 30 novembre 2023, invece, scade il termine per la remissione in bonis. Infine, il 31 dicembre 2023 è il termine ultimo per usufruire del Superbonus 90%.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Unifamiliari entro il 30 settembre 2023

Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Quanto alle scadenze, in materia di Superbonus, la detrazione del 110% per le unifamiliari (art. 119 DL n. 34/2020) deve coordinarsi con le seguenti normative:

  • il DL Aiuti-Quater (176/2022, convertito in legge 6/2023) ha previsto la proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022) per gli edifici sui quali entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori;
  • successivamente, il DL Cessioni (11/2023, convertito in legge 38/2023) ha prorogato ulteriormente dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari e sulle unità unifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome;
  • infine, il DL Alluvioni (61/2023, pubblicato nella GU del 1° giugno 2023 n. 127) ha esteso al 31 dicembre 2023 il termine per ultimare gli interventi previsti dal Superbonus 110% per le villette unifamiliari ma solo se gli interventi stessi sono effettuati su unità immobiliari che si trovano nei territori interessati dall'alluvione.

Premesso quanto innanzi esposto, tranne i casi previsti dal Decreto alluvioni, per le unifamiliari si potrà beneficiare della maxi detrazione 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023. Per questi lavori è necessario rispettare il requisito di essere arrivati almeno al 30% dell'avanzamento alla data del 30 settembre 2022.

Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023

Chi vuole beneficiare del Superbonus e dei bonus edilizi diversi da quest'ultimo può scegliere alternativamente di beneficiare della detrazione in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi oppure optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La comunicazione di queste ultime deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto allo sgravio fiscale. Per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite relative alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 tale termine è stato posticipato al 31 marzo 2023.

Premesso ciò, il Decreto Cessioni 11/2023 permette di attivare la remissione in bonis per il Superbonus o i bonus edilizi per chi vuole usufruire dello sconto in fattura o la cessione del credito, ma ha omesso di inviare la comunicazione dovuta entro la data prevista del 31 marzo 2023. Invero, il beneficiario della detrazione può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la c.d. remissione in bonis, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. L'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'esame del provvedimento, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della c.d. remissione in bonis, disciplinato dall'art. 2, c. 1, DL 16/2012 con il versamento della sanzione di 250 euro. La norma proposta si applica specificamente “qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023”. Il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.

Superbonus entro il 31 dicembre 2023

Salvo le specifiche condizioni per unifamiliari e IACP, nonché delle “eccezioni del 2023 per il condominio al 110%” (CILA presentata alla data del 31 dicembre 2022 con delibera assembleare entro il 18 novembre 2023 o CILA presentata alla data del 25 novembre 2022 con delibera assembleare adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022), l'art. 119, comma 8-bis, d.l. n. 34/2020 prevede che la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura:

  • del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023;
  • del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
  • del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Pertanto, il 31 dicembre 2023 termina il Superbonus:

  • con la percentuale del 110% per i casi specifici (CILA e delibera nei termini di legge);
  • con la percentuale del 90% per i casi ordinari del Superbonus. Stessa percentuale per le unifamiliari iniziate nel 2023 a condizione che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus mobili entro il 31 dicembre 2023

Si recupera il 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di mobili e/o elettrodomestici destinati all'arredo di una casa ristrutturata. La spesa massima consentita è di 8.000 euro fino al 31 dicembre. Dal 2024, invece, la spesa massima passa a 5.000 euro.

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