sabato 22/07/2023 • 06:03
L’atto istruttorio doganale non è impugnabile in via autonoma. In particolare, la nota conclusiva derivante dal contraddittorio preventivo non è funzionalmente collegata alla produzione di effetti giuridici nella sfera personale del contribuente ma è un mero atto rappresentativo della volontà impositiva dell’amministrazione.
La fattispecie esaminata e le conclusioni della Suprema Corte La questione esaminata dalla Cassazione, con l'ordinanza 19453 del 10 luglio 2023, origina nei fatti da una società che aveva proposto ricorso avverso l'atto di rideterminazione dei diritti doganali in relazione alla dichiarazione di importazioni di merci, avendo l'Agenzia delle Dogane, dopo l'attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 181-bis, comma 2, Reg. Cee, n. 2454/1993, ritenuto non corretto il valore dichiarato in dogana. Mentre le Commissioni tributarie liguri avevano accolto il ricorso (appello) sempre del contribuente, d'altra parte, avverso la sentenza di secondo grado l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura. L'Agenzia richiama preliminarmente l'art. 181-bis, par. 2, Regolamento Cee n. 2454/1993, secondo cui le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. In ogni caso, continua, se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto. Proseguendo viene sancito che secondo l'art. 5, par. 1, punto 39, CDU, è da considerarsi decisione qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate. In sostanza, a giudizio della Corte, quel che rileva, ai fini della definizione della questione, è il fatto che l'atto notificato alla società è stato reso nell'ambito del procedimento istruttorio endoprocedimentale ed a conclusione dello stesso, cui doveva necessariamente conseguire l'emissione del successivo provvedimento di liquidazione contenente la pretesa impositiva. Va quindi osservato, in generale, che va riconosciuta l'impugnabilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti del procedimento di imposizione tributaria unitamente all'atto che tale procedimento conclude e che tale estensione al controllo della regolarità di tutte le fasi del procedimento di imposizione fiscale conclusivo comporta, a contrario, l'applicabilità agli atti fiscali "istruttori" del principio della non autonoma ed immediata impugnabilità proprio in quanto aventi carattere infraprocedimentale, sicché la loro impugnabilità è strettamente correlata all'impugnazione del successivo atto impositivo conclusivo del procedimento. Conclusioni Importante il richiamo ad una precedente sentenza (Cass. civ., 13 settembre 2013, n. 20947), secondo cui l'ipotizzata tutela "anticipata" nei confronti di atti non impositivi, qual è quello con il quale si rendono noti al contribuente gli esiti dell'attività istruttoria, non è funzionale ad assolvere ad effettive esigenze di difesa e di efficienza amministrativa, che potrebbero ricevere adeguata e piena soddisfazione mediante un serio contraddittorio nella sede amministrativa stragiudiziale, venendo piuttosto ad innescare ulteriori, e non necessarie, occasioni di conflitto che non esiteranno a riproporsi nella successiva e pertinente sede della impugnazione del provvedimento impositivo tipico notificato al contribuente. Conclusivamente, in materia doganale, l'atto conclusivo dell'attività istruttoria di cui all'art. 181-bis, par. 2, Reg. Cee n. 2454/1993, avendo unicamente la funzione di mettere a conoscenza il contribuente circa gli esiti della suddetta attività ed al quale consegue l'eventuale successiva adozione dell'atto impositivo, non ha natura di atto idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera del medesimo contribuente e, pertanto, non è autonomamente impugnabile. Fonte: Cass. 10 luglio 2023 n. 19453
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