giovedì 20/07/2023 • 06:00
La Camera dei Deputati ha approvato ieri la proposta di legge, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” (A.C. 107) e dell'abbinata proposta di legge (A.C. 1061). Il provvedimento passa, quindi, all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
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Nella seduta di mercoledì 19 luglio 2023, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” (A.C. 107) e dell'abbinata proposta di legge (A.C. 1061). Il provvedimento passa, adesso, all'esame del Senato.
La proposta di legge in esame, interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative, nonché sui requisiti di capitale delle società d'investimento semplice (SIS).
Sono contenute nel provvedimento anche le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente, in particolare alle previsioni del DL 179/2012 con riferimento alla definizione di start-up innovativa ed al DL 3/2015, con riguardo alla definizione di PMI innovativa.
Detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative
Una delle disposizioni contenute nella proposta di legge approvata, è quella che interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative.
Ciò, al fine di consentirne la fruizione anche in caso d'incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso d'incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione, ovvero fruito in compensazione mediante F24.
Il credito d'imposta così determinato, è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d'imposta successivi.
La norma sopra descritta si applica, però, agli investimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima disposizione.
Modifiche in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative
La proposta di legge in commento, contiene anche una norma che modifica in più punti l'art. 14 del DL 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), il quale ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale d'imprese start-up e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start-up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote ed al mantenimento dell'investimento nel tempo.
Nello specifico, la nuova norma contenuta nella proposta in esame, modifica l'art. 14, c. 1, secondo periodo, del citato DL “Sostegni bis”. Nella sua attuale formulazione, infatti, la citata norma chiarisce che, al fine dell'esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di start-up innovative, sono agevolati gli investimenti nel capitale delle start-up innovative di cui agli artt. 29 (detrazione al 30%) e 29-bis del DL 179/2012.
Con le modifiche proposte, espungendo il riferimento all'art. 29-bis, si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime de minimis sopra menzionati (disciplinati dall'art. 29-bis). Rimangono, dunque, agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.
Si provvede, altresì, a modificare l'art. 14, c. 2, del decreto “Sostegni-bis” che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell'esenzione è che, le plusvalenze, siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025, nonché possedute per almeno tre anni.
É aggiunta un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, ovvero che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal par. 5, dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. “GBER”.
Viene, altresì, introdotta una disposizione che esenta dalle imposte sui redditi, ovvero quelli di capitale (più esattamente: i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, di cui all'art. 44, c. 1, lett. g), del TUIR).
Ci si riferisce ai redditi percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio d'informazioni, i quali investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative.
Anche per tale esenzione, si richiede che, le quote o azioni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio, siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.
Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'art. 29 del DL 179/2012 per le start-up innovative, nonché dall'art. 4, c. 9, del DL 3/2015 per le PMI innovative.
Si provvede a modificare, inoltre, la disposizione contenuta nel sopra citato art. 14 che, nella sua formulazione vigente, concede specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start-up e PMI innovative. Le modifiche apportate:
S'innalza, infine, da 25 a 50 milioni di euro, il limite di patrimonio netto previsto per le società d'investimento semplice (SIS).
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