L'istante, cittadino italiano, dichiara:
che dal 19XX risiede fiscalmente nel Regno Unito e ha proceduto a cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente, iscrivendosi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
di essere sottoscrittore delle quote del ''subfund'', di un fondo di investimento alternativo con sede a Malta (''FIA'').
Le quote del ''subfund'' sono da sempre detenute direttamente, senza l'intervento di intermediari, dall'istante, che al 31 dicembre 2022 risultava in possesso di un totale di XXX quote.
Da un punto di vista fiscale, trattandosi di un fondo estero, il regime fiscale dei redditi realizzati in sede di rimborso o cessione e dei proventi percepiti in costanza di partecipazione sarà quello previsto dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
Nel caso di specie, non essendovi alcun intermediario residente tenuto ad applicare le ritenute, come chiarito nella circolare 4 giugno 2013, n. 19/E e nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, si applica la previsione di cui all'articolo 18 del Tuir in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa commerciale.
Pertanto, a seguito del trasferimento della residenza in Italia, la fiscalità dei proventi e delle perdite derivanti dall'investimento verrà gestita direttamente dall'istante in dichiarazione.
Ciò premesso, l'istante chiede se può esercitare l'opzione per l'''affrancamento'' dei redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In particolare, chiede se, pur diventando fiscalmente residente in Italia solo a partire dal 1° gennaio 2023, essendo già in possesso delle quote del ''subfund'' al 31 dicembre 2022 possa esercitare l'opzione per l'affrancamento.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 19 luglio 2023 n. 391, precisa che, alla data del 31 dicembre 2022, l'istante, pur non essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del ''subfund'' e che al momento del realizzo i predetti redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento in Italia nel periodo d'imposta 2023, si ritiene che possa esercitare l'opzione prevista dal comma 112, secondo le modalità di cui al successivo comma 11.
Pertanto, in assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, il contribuente dovrà esercitare l'opzione presentando la dichiarazione del Redditi Persone Fisiche 2023 (relativa al periodo d'imposta 2022) per compilare il Quadro RM sezione XIX e versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023.
Fonte: Risp. AE 19 luglio 2023 n. 391