martedì 27/06/2023 • 06:00
Pubblicata la Circolare 26 giugno 2023 n. 16/E contenente le istruzioni per la rideterminazione delvalore delle partecipazioni e dei terreni, l'affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmioe dei redditi di capitale dei contratti di assicurazione.
Ascolta la news 5:03
La legge di Bilancio 2023 ha previsto:
Rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni
La prima delle misure previste riguarda la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16%: la novità rispetto alle versioni precedenti è la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
La platea dei soggetti interessati è costituita, in linea generale, dalle persone fisiche, dalle società semplici e dalle società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, dagli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell'attività di impresa, e dai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Viene prevista la possibilità per i contribuenti che detengono, al di fuori dell'attività d'impresa, alla data del 1° gennaio 2023 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni, come rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi (plusvalenze) di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir.
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Per il 2023, viene prevista la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti alla data del 1° gennaio 2023, previo pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16%.
Entro il 15 novembre 2023, il contribuente deve:
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione.
In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si deve compilare l'apposita sezione del quadro RT e per la rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l'apposita sezione del quadro RM del modello Redditi 2024.
Rideterminazione del costo di partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati
In merito alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: ai fini della determinazione della plusvalenza, pertanto, in luogo del costo o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022.
Tale indicazione fa venir meno la necessità di predisporre una perizia giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni).
A tal fine, il contribuente predispone e conserva un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.
Nel caso di opzione per l'applicazione del regime del “risparmio amministrato” il contribuente comunica all'intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell'intero importo (o della prima rata) dell'imposta sostitutiva nella misura del 16%.
Nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.
Nel caso di titoli in regime “amministrato”, l'intermediario adotta, quale costo o valore di acquisto, il costo medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea nel caso in cui i titoli della stessa specie ed aventi uguali caratteristiche siano stati acquistati dal contribuente in date successive ed a prezzi diversi (CMP).
Come anticipato, poiché per i titoli quotati la norma prevede che il costo o valore di acquisto deve essere determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir, non è necessario predisporre la perizia giurata di stima.
Analogamente alla rivalutazione di terreni e partecipazioni, il versamento dell'imposta sostitutiva, il cui termine è stato fissato al 15 novembre 2023, può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data (in luogo del versamento in un'unica soluzione). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023 e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre 2025).
Nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2023, la rideterminazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Affrancamento delle quote o azioni di OICR
Viene stabilità la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.
I soggetti che possono avvalersi dell'affrancamento sono i contribuenti che detengono, al di fuori di un'attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia:
Possono accedere all'affrancamento anche i soggetti residenti in Italia che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all'estero poiché a seguito del trasferimento in Italia della residenza fiscale, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR sono tassati interamente in Italia – al momento della loro percezione o del loro realizzo (cd. principio di cassa) – ancorché i predetti redditi siano, in parte, maturati in un periodo precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale.
L'effetto dell'affrancamento è quello di «sostituire» il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022. Per poter usufruire dell'affrancamento è necessario che il contribuente eserciti un'opzione e che sia versata l'imposta sostitutiva dovuta.
L'esercizio dell'opzione è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto e l'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023.
Con riferimento alla tipologia di redditi che possono essere oggetto di affrancamento dalla detenzione di quote o azioni di OICR, possono derivare redditi sia in sede di distribuzione periodica dei proventi che in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni possedute.
Tali redditi possono appartenere alla categoria dei redditi di capitale (di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir) oppure dei redditi diversi (di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir).
Nel caso di partecipazione a OICR mobiliari, costituiscono redditi di capitale i proventi:
I redditi derivanti dalla cessione delle quote o azioni di OICR immobiliari, costituiscono, invece, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir.
Con specifico riferimento ai proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione, si fa presente che gli stessi sono imponibili quali redditi di capitale per il loro intero ammontare.
Diversamente, i proventi percepiti a seguito di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni di OICR mobiliare, sono imponibili quali redditi di capitale come differenza tra l'importo percepito e il costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione.
Pertanto, non possono essere considerati “affrancati” i redditi di capitale riferiti ai proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, essendo detti redditi tassabili per intero senza alcun confronto con il relativo costo.
Ne consegue che il nuovo costo di acquisto o sottoscrizione determinato per effetto dell'affrancamento potrà essere utilizzato dall'investitore, ai fini della tassazione dei redditi di capitale, solo in sede di riscatto, liquidazione, ovvero cessione nel caso di OICR mobiliare, delle partecipazioni. Il nuovo costo non assume rilievo per la tassazione dei proventi periodici distribuiti in relazione alle partecipazioni affrancate, che saranno assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie per l'intero importo.
Quanto ai «redditi diversi» che il legislatore considera «realizzati» per effetto dell'esercizio dell'opzione, trattasi dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, derivanti dalla «cessione o dal rimborso» delle quote o azioni dell'OICR.
In tal senso, costituiscono redditi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad OICR quelli derivanti dalla negoziazione nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del Tuir.
L'opzione attiene alle partecipazioni in OICR detenute alla data di esercizio della stessa (da effettuarsi entro il 30 giugno 2023), sempreché riferibili ad attività possedute alla data del 31 dicembre 2022. Ciò, in considerazione del fatto che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di esercizio dell'opzione potrebbero essere state effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o rimborso di quote o azioni dell'OICR appartenenti alla medesima categoria omogenea per le quali si intende beneficiare dell'affrancamento.
Pertanto, i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 potranno essere affrancati a condizione che esistano nel rapporto alla data dell'opzione altrettante quote o azioni di OICR appartenenti alla medesima categoria omogenea, ancorché rivenienti da eventuali alienazioni o riacquisti intervenuti fra il 1° gennaio 2023 e la data di esercizio dell'opzione; in difetto, la plusvalenza o il reddito affrancabile devono essere proporzionalmente diminuiti. In altri termini, il plafond di plusvalore massimo affrancabile deve essere imputato, integralmente ovvero nella minor misura derivante da riduzioni della quantità posseduta alla data dell'esercizio dell'opzione, ad aumento del costo fiscalmente riconosciuto alla medesima data dell'opzione.
Esempio
Al 31 dicembre 2022 un contribuente detiene 1.000 quote di OICR acquistate a € 90 ciascuna e il cui valore a tale data è pari a € 100. Pertanto, il valore affrancabile è pari a € 10 per ciascuna quota.
Nel mese di gennaio 2023, il contribuente vende 400 quote e a fine febbraio ne riacquista 200 a un prezzo di € 80.
Il costo medio ponderato dei titoli detenuti a fine febbraio è pari a € 87,5:
A marzo il contribuente decide di esercitare l'opzione per l'affrancamento. Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2022 il contribuente avrebbe potuto affrancare € 10 per ciascuna quota e che al momento dell'esercizio dell'opzione possiede solo 800 quote, potrà affrancare solo € 8.000.
In altri termini, il contribuente potrà affrancare un numero di quote pari al minore tra il numero di quote possedute al 31 dicembre 2022 (1.000 quote) e quello alla data di esercizio dell'opzione (800 quote).
L'importo affrancabile è pari a € 8.000 (= 800 x € 10) e l'imposta sostitutiva è pari a € 1.120 (= € 8.000 x 0,14).
Per effetto dell'affrancamento, il nuovo costo medio ponderato unitario dei titoli è pari a € 97,5: [(€ 87,5 x 800) + € 8.000] / 800 = € 97,5.
Fonte: Circ. AE 26 giugno 2023 n. 16/E
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Entro il 30 giugno 2023 è possibile affrancare le quote di OICR (e polizze vita) e procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva del 14%. L’affrancamento compor..
Approfondisci con
La possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni e dei terreni è stato oggetto di vari interventi normativi. Da ultimo, l'art. 1 c. 30 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto a regime tale possib..
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.