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I commi 112 e 113 dell'art. della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevedono (per la prima volta) la possibilità di “affrancare”, pagando una imposta sostitutiva del 14%, i redditi di capitale e redditi diversi (maturati ma non ancora realizzati) di cui all'art. 44, c 1, lett. g) TUIR e all'art. 67, c 1, lett. c-ter) TUIR, derivanti dalla “cessione o dal rimborso” di quote o azioni di organismi di investimento collettivo (OICR). La base imponibile su cui pagare il 14% è data dalla la differenza tra: il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici dell'emittente alla data del 31/12/2022; il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La base imponibile è solo il “reddito” e non il valore complessivo dell'asset, come nel caso della più conosciuta rivalutazione delle partecipazioni riproposta dalla medesima L.197/2022 (art. 1 c. 107-109 per la quale è dovuto il 16% entro il 15/11/2023). La norma prevede che i redditi “maturati” si cristallizzano con riferimento alla data del 31/12/2022 perché “si considerano realizzati”, con la conseguenza che il valore fiscalmente riconosciuto sarà quello al 31/12/2022. Pertanto, i contribuenti dovranno valutare eventuali fluttuazioni dei valori nel corso del 2023 sino alla data dell'esercizio dell'opzione. Possesso...

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