mercoledì 19/07/2023 • 06:08
In sede di redazione della dichiarazione dei redditi, particolare interesse suscita il quadro DI che consente l’esposizione di crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della integrativa.
Nel quadro DI confluiscono i maggiori crediti, non richiesti a rimborso, emergenti dalle dichiarazioni integrative relative ad anni di imposta precedenti al 2021, e che si riferiscono a dichiarazioni integrative presentate nel 2022. Ne consegue che, nel Modello Redditi 2023 anno di imposta 2022, i “crediti dell'anno precedente” sono quelli emergenti dal modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, come risultanti dalla dichiarazione originaria, o da una successiva dichiarazione integrativa a favore, presentata entro i termini previsti per la dichiarazione relativa all'anno successivo (ovvero entro i termini di presentazione dei Redditi 2023). Per i crediti del periodo d'imposta 2021, dunque, non si compila il quadro DI. Va ricordato che, con effetto dal periodo d'imposta 2022, l'art. 8 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, ha modificato il comma 1 dell'art. 83 (Determinazione del reddito complessivo) del TUIR, disponendo l'applicazione del cd. principio di "derivazione rafforzata" alle micro imprese che optino per la redazione del bilancio in forma "ordinaria" in modo da garantire a tali imprese una più agevole determinazione dell'imponibile fiscale. Giova sottolineare che, in base a detto principio, la determinazione del reddito d'impresa a fini IRES è coerente con la rappresentazione contabile per come questa emerge dalle scritture dell'impresa, in deroga alle norme del TUIR. Estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti "negativi" di reddito per cui non sia scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. Scendendo nel particolare: con la modifica all'art. 83 del TUIR, operata dalla lett. a) del citato art. 8, si dispone che il richiamato principio di "derivazione rafforzata" si applichi ai soggetti “diversi dalle micro-imprese” di cui all'articolo 2435-ter del codice civile “che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”. In sostanza, ove la micro impresa abbia optato per l'applicazione del bilancio ordinario, a essa si applicherà il principio di "derivazione rafforzata", conseguendone che, la determinazione dell'imponibile, dovrà seguire la rappresentazione contabile in deroga alle specifiche norme del TUIR che qualificano le diverse componenti che concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile ai fini IRES; con la successiva lett. b), si dispone che il principio di "derivazione rafforzata" vale ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tuttavia, tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito (es. le perdite) per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione "integrativa" di cui all'art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998. Con le modifica, si intende conferire rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell'esercizio in cui viene effettuata in conformità ai principi contabili esistenti, evitando così alle imprese la presentazione di una apposita dichiarazione integrativa. In considerazione delle predette finalità di semplificazione della modifica e del principio di carattere generale in base al quale la rettifica delle dichiarazioni non può comportare, in ogni caso, la riapertura di periodi d'imposta per i quali siano già spirati i termini di decadenza dell'attività di accertamento, la rilevanza fiscale delle poste derivanti dalla correzione di errori contabili è, in ogni caso, esclusa per i componenti negativi di reddito in relazione ai quali, con riferimento al periodo d'imposta di corretta imputazione contabile, è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. In sede di conversione in legge del DL n. 73/2022, è stato introdotto nel citato art. 8, il c. 1-bis, il quale dispone che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili (effettuato ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b), quarto periodo del TUIR, introdotto dal c. 1) rilevano anche a fini IRAP. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi della base imponibile (valore della produzione netta) per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (ai sensi dell'art. 2, c. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998). Con l'art. 1, c. 273-275, della legge n. 197/2022, si prevede che l'estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, sussistendo gli altri presupposti di legge, sia con riferimento alle imposte sui redditi che all'IRAP. Quanto suddetto è stato confermato anche dalla norma di comportamento n. 221 del 2023, dell'Associazione Italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC). Il quadro DI Ritornando alla compilazione, considerando il quadro DI del modello Redditi SC 2023, le istruzioni chiariscono che va indicato: in colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante); in colonna 2, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa; in colonna 3, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2020, indicare 2019); in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa; in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43, colonna 5, del quadro RZ. A titolo di esempio, si ipotizzi che nel 2022 una S.r.l. abbia presentato una dichiarazione integrativa del modello Redditi SC 2019 per il periodo d'imposta 2018, da cui emerge un credito non chiesto a rimborso per 2.500 euro di cui per correzione errori contabili 500 euro. Compilazione del quadro DI: L'importo pari a euro 500, attinente agli errori contabili, non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRES, nel rigo RN19 del quadro RN oppure, in caso di Trust trasparente, nel rigo PN11 del quadro PN). Il credito indicato nella colonna 4 del quadro DI, può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso dalla dichiarazione Redditi 2023 risulti un debito d'imposta IRES di 2.500 euro, occorre compilare il quadro RX nel modo seguente: Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un'imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX. Nel caso in cui, nel corso del 2022, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nell'apposita casella posta in alto a destra del quadro DI.
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