giovedì 13/07/2023 • 16:00
L'AIDC, con la norma di comportamento n. 221 del 2023, ha chiarito che per i soggetti che applicano il regime di derivazione rafforzata le scritture con la correzione di errori contabili hanno rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono effettuate.
redazione Memento
Con la norma di comportamento n. 221 del 2023, l'Associazione Italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC) ha chiarito che per i soggetti che applicano il regime di derivazione rafforzata e che sottopongono il bilancio di esercizio a revisione legale le scritture portanti la correzione degli errori contabili hanno rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono effettuate. Infatti, l'art. 88 c. 1 DPR 917/86 rende applicabili i criteri di imputazione temporale anche quando riferiti alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Ciò significa che se nell'esercizio x viene commesso un errore per difetto nella determinazione dell'utile dell'esercizio e, indirettamente, dell'imponibile, e detto errore emerge nell'esercizio x+n, il contribuente non ha facoltà ma è obbligato a determinare l'imponibile nell'esercizio x+n, imputando le poste contabili che rettificano l'errore. L'emersione di quest'ultimo commesso nell'esercizio x non comporterà variazioni dell'imponibile di quell'esercizio, ma la rilevanza fiscale della posta correttiva risulterà traslata a norma di legge. Fa eccezione alla regola della rilevanza fiscale di cui sopra il caso in cui la correzione comporti una riduzione dell'imponibile generata da componenti negativi di reddito la cui competenza originaria risalga a un periodo per il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (di cui all'art. 2 c. 8 DPR 322/98). La traslazione della rilevanza fiscale dei componenti di reddito dall'esercizio in cui l'errore è stato commesso all'esercizio in cui viene posto rimedio allo stesso, non opera, tuttavia, nel caso in cui il rimedio all'errore sia successivo all'avvenuta notifica di un atto di contestazione impugnabile. Se il contribuente manifesta acquiescenza rispetto a quanto è eccepito nell'avviso di accertamento notificato, egli deve emendare l'errore contabile, senza che il rimedio (ossia la posta rilevata in aderenza ai principi contabili applicabili) possa assumere rilevanza fiscale nell'esercizio di sua contabilizzazione.
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