martedì 18/07/2023 • 09:31
Entro il 20 luglio devono versare le imposte: coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite stabilito; i soggetti con cause di esclusione dagli ISA; i soggetti che partecipano a determinate società. Fino al 31 luglio è possibile versare con la maggiorazione.
redazione Memento
Entro il 20 luglio 2023 sono tenuti al versamento delle imposte (saldo 2022 e al primo acconto 2023): i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo DM; i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi o del regime forfetario; i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR. I versamenti dei saldi e degli acconti sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica direttamente oppure tramite intermediario utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'AE (F24 web, F24 online, Fisconline o Entratel) in caso di utilizzo di crediti in compensazione o tramite i servizi di internet banking negli altri casi. Di seguito, si riporta un riepilogo delle sanzioni: sanzione del 30% dell'importo non versato; sanzione ridotta al 15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza; sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%) per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. È ammesso il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione minima applicabile: a 1/10 se eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza; a 1/9 se eseguito entro novanta giorni dalla data di scadenza; a 1/8 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; a 1/7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione. Versamento con maggiorazione I suddetti soggetti, entro il 31 luglio 2023, possono versare con maggiorazione il saldo 2022 e il primo acconto 2023. Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione, in ragione di giorno, è pari allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
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