Il decreto Omnibus ha disposto la proroga dei versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA per coloro che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
L'art. 4, commi 3-sexies e 3-septies, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, infatti, dispone detta proroga dei versamenti, che, attenzione, possano essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, dai soli soggetti ISA.
Nello specifico, il comma 3-sexies, stabilisce che i predetti versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni IVA e IRAP. I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Tale ultima disposizione si pone in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 17, c. 2, del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, che consente di posticipare i versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, purché siano effettuati entro il trentesimo giorno successivo al relativo termine di scadenza (in generale, 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione), con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Si ricorda che gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA.
Il successivo c. 3-septies, dispone che i termini di versamento come sopra definiti si applicano:
ai soggetti ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità (ex D.L. n. 98 del 2011) o sono contribuenti forfetari (ai sensi dell'art. 1, commi 54-87 della L. n. 190 del 2014). L'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, ha consentito a giovani imprenditori, disoccupati e lavoratori in mobilità che esercitano una nuova attività di adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%. Tuttavia, a partire dal 2016, non è più possibile accedere a tale regime, in quanto è stato sostituito dal regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Possono tuttavia permanere nel regime di vantaggio, purché in possesso dei requisiti, esclusivamente i contribuenti che già vi aderivano al 31 dicembre 2015, fino a completamento del quinquennio, ovvero fino al raggiungimento del 35° anno di età;
ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (società di persone: società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), 115 (società tassate per trasparenza) e 116 (società a ristretta base proprietaria tassate per trasparenza) del TUIR. Si tratta dei soci e dei collaboratori familiari facenti parte di società o imprese individuali che, ovviamente, sono assoggettati agli ISA.
La Faq
Con apposita Faq, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato due tabelle delle singole scadenze, una per i titolari delle partite IVA e l'altra per i non titolari, dove sono riportati, per ciascun numero di rata, i giorni e i mesi del 2023, entro i quali effettuare i pagamenti e, in corrispondenza gli eventuali interessi.
Di seguito le tabelle:
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA
VERSAMENTO
INTERESSI
VERSAMENTO (*)
INTERESSI
1
20 luglio (**)
0,00
31 luglio (**)
0,00
2
21 agosto
0,29
21 agosto
0,18
3
18 settembre
0,62
18 settembre
0,51
4
16 ottobre
0,95
16 ottobre
0,84
5
16 novembre
1,28
16 novembre
1,17
(*) La maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40%/11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.
(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA
VERSAMENTO
INTERESSI
VERSAMENTO (*)
INTERESSI
1
20 luglio (**)
0,00
31 luglio (**)
0,00
2
31 luglio
0,11
31 luglio
0,00
3
31 agosto
0,44
31 agosto
0,33
4
2 ottobre
0,77
2 ottobre
0,66
5
31 ottobre
1,10
31 ottobre
0,99
6
30 novembre
1,43
30 novembre
1,32
(*) La maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40%/11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.
(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.
Osservazioni
Dalla lettura della normativa si evince che se da una parte sussiste la possibilità di poter versare le imposte con delle “agevolazioni”, dall'altra esistono delle “criticità” che attengono alla maggiorazione dello 0,40% parametrata ai giorni di versamento trascorsi dal 20 luglio 2023 al 31 luglio 2023.
A titolo di esempio. Si ipotizzi che il contribuente soggetto agli ISA comunichi al consulente che intende versare le imposte giorno 24 luglio.
La maggiorazione, in base ai chiarimenti contenuti nella citata Faq, è pari allo 0,1455% (0,40%/11x4), per cui il consulente, compilando il modello F24 da consegnare al contribuente, determina l'importo delle imposte da versare, applicando la maggiorazione come sopra specificata. Nel momento in cui il contribuente “dimentica” di eseguire il versamento giorno 24 luglio, versando invece giorno 26 luglio, commette un errore, che, comunque, potrà essere sanato attraverso il ravvedimento operoso.
È fuori dubbio che ciò provoca un appesantimento degli adempimenti, specie per i consulenti, che saranno costretti a rideterminare la maggiorazione con nuova emissione del modello F24.
Un'altra osservazione riguarda la possibile proroga dei versamenti in esame attinente agli operatori del comparto agricolo.
Su questo aspetto, nell'ambito di precedenti proroghe dei versamenti, è intervenuta l'Agenzia delle entrate che, con la circ. del 9 settembre 2019, n. 20/E, risposta 8.2, ha chiarito che gli ISA si rendono applicabili con esclusivo riferimento ad attività economiche esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, ossia per quei soggetti che dichiarano redditi d'impresa, di cui all'articolo 55 del TUIR, o redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'articolo 53 del TUIR. Pertanto, qualora il reddito prodotto non rientri nelle richiamate categorie, pur in presenza di una attività per la quale risulterebbe approvato uno specifico ISA, non possono trovare applicazione le regole sulla proroga.
In tale ipotesi, pertanto, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA devono considerarsi quelli ordinari.
E' scritto nella circolare “Tenuto conto di quanto precede, i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR e che siano titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI, non possono beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d'impresa, né redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni; di conseguenza, tali soggetti sono tenuti ad effettuare i versamenti nei termini ordinariamente prescritti”.
Infine, si fa presente che quanto suddetto in materia del comparto agricolo, era stato già preannunciato dall'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello del 2 agosto 2019 n. 330, con la quale è stato chiarito che i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d'impresa.
Ne consegue che i soggetti:
che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR,
sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI,
non possano beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d'impresa, arti e professioni.